Editoriale Congo Attualità n. 309– a cura della Rete Pace per il Congo
La principale questione che ha bloccato le trattative in corso tra la Maggioranza Presidenziale (MP) e il Raggruppamento dell’Opposizione (RASSOP) circa il documento finale sull’applicazione dell’accordo del 31 dicembre riguarda le modalità di designazione del Primo Ministro del nuovo governo di unità nazionale previsto dallo stesso accordo.
L’articolo III.3.3. dell’accordo del 31 dicembre
Secondo l’articolo III.3.3. dell’accordo citato, «il Governo della Repubblica è guidato dal Primo Ministro presentato dall’opposizione politica non firmataria dell’accordo del 18 ottobre 2016 / Raggruppamento dell’Opposizione e nominato dal Presidente della Repubblica conformemente all’articolo 78 della Costituzione», secondo il quale «il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro all’interno della maggioranza parlamentare, previa consultazione di essa … Se non esistesse tale maggioranza, il Presidente della Repubblica affida una missione di esplorazione ad una persona, al fine di individuare una coalizione …».
In realtà, secondo alcuni osservatori, l’articolo III.3.3. dell’accordo sembra un articolo alquanto confuso e impreciso o, almeno, mal formulato, in quanto unisce in un’unica formulazione due realtà diverse, ma senza riuscire ad armonizzarle.
Infatti, nella sua prima parte, l’articolo menzionato afferma in modo molto chiaro che il nome del futuro Primo ministro è presentato dal Raggruppamento dell’Opposizione ma, nella seconda parte, afferma che il Presidente della Repubblica nomina il primo Ministro (presentato dal RASSOP) conformemente all’articolo 78 della costituzione, cioè all’interno della maggioranza parlamentare o, in sua mancanza, all’interno di un nuova coalizione parlamentare, individuata da un esploratore incaricato dal Presidente della Repubblica stesso.
L’ambiguità dell’articolo in questione, senz’altro risultato di un compromesso che si è voluto raggiungere a tutti i costi, sembra confermata dal fatto che esso non determina affatto le modalità di designazione del nuovo Primo Ministro, tant’è vero che l’articolo seguente, il III.3.4., aggiunge: «Le modalità pratiche dell’attuazione dei principi sopra enunciati saranno precisate da un ulteriore accordo tra le parti, anch’esso considerato come parte integrante del presente accordo».
Maggioranza e opposizione lo interpretano in maniera diversa
Ciascuna delle due parti, MP e RASSOP, interpreta l’articolo III.3.3. dell’accordo del 31 dicembre secondo il proprio punto di vista.
Secondo la Maggioranza Presidenziale (MP), il Raggruppamento dell’Opposizione dovrebbe proporre al Presidente della Repubblica una lista di almeno tre nomi, tra i quali egli ne nominerebbe uno come Primo Ministro.
Secondo il Raggruppamento dell’Opposizione (RASSOP), il primo ministro dovrebbe essere designato dal Raggruppamento stesso e presentato al Presidente della Repubblica per ufficializzare la sua nomina. In questo caso, si tratterrebbe di un nome solo.
A questo proposito, il segretario generale della CENCO, P. Donatien Nshole, ha ben descritto la dicotomia esistente, facendo notare che «il Raggruppamento dell’Opposizione non vuole designare che una sola persona, il che non è in contrasto con l’accordo; la maggioranza presidenziale vuole invece che siano designate più persone, il che è conforme con la Costituzione».
Come uscire dall’impasse?
– Il RASSOP potrebbe accettare di presentare una lista di tre nomi, tutti e tre membri suoi, tra i quali il Presidente nominerà il Primo Ministro. In ogni caso, si tratterrebbe sempre di un Primo Ministro membro del RASSOP.
– Il Presidente della Repubblica nomina un esploratore incaricato di individuare una nuova coalizione parlamentare, di cui farebbe parte anche il RASSOP come conseguenza dell’accordo del 31 dicembre. Dopo consultazione di essa, il Presidente della Repubblica nomina un membro del RASSOP Primo Ministro.
– Il RASSOP presenta un solo nome che il Capo dello Stato può accettare o declinare, fino a un massimo di tre tentativi.
– Il RASSOP presenta un solo nome che il Capo dello Stato nominerà Primo Ministro. Secondo l’art. 90 della Costituzione, spetterà all’Assemblea Nazionale dei Deputati approvare il programma di governo presentato dal nuovo Primo Ministro e esprimere la fiducia nel nuovo Governo. In caso contrario, il Primo Ministro dovrà rassegnare le dimissioni e il RASSOP dovrà presentare un nuovo nome. L’art. 90 della Costituzione stipula che, “prima di entrare in funzione, il Primo Ministro presenta all’Assemblea Nazionale dei Deputati il programma del suo Governo. Quando questo programma è approvato dalla maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea Nazionale, quest’ultima vota la fiducia al nuovo Governo“.