REGOLAMENTO DELL’UE SULL’APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DI MINERALI

REGOLAMENTO DELL’UE SULL’APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DI MINERALI: RISPOSTA DELLA SOCIETÀ CIVILE AL MANDATO DEL CONSIGLIO APPROVATO DAL COREPER IL 17 DICEMBRE 2015

Febbraio 2016[1]

I negoziati tra i tre organi dell’UE sul progetto di regolamento sono iniziati il 1° febbraio 2016. Nei prossimi mesi, la Commissione europea, il Parlamento europeo e la Presidenza del Consiglio europeo cercheranno di trovare un accordo su un testo di compromesso.

Le nefaste conseguenze del commercio di minerali collegati a conflitti e violazioni dei diritti umani sono state ampiamente documentate. Questo problema resta ancora attuale.

Diversi rapporti ed eventi hanno recentemente messo in evidenza l’urgenza di affrontare questa problematica che pregiudica la reputazione delle imprese e degli investitori che non adempiono al loro dovere di diligenza ragionevole.

  • Il 20 agosto 2015, Kardiam, una società belga, è stata iscritta sulla lista delle società oggetto di sanzioni da parte delle Nazioni Unite, “per avere sostenuto dei gruppi armati nella Repubblica Centrafricana […] attraverso l’estrazione e il traffico illegali di risorse naturali (diamanti, oro)”. • La Dichiarazione di Berna ha recentemente pubblicato un rapporto secondo cui la più grande fonderia d’oro nel mondo, con sede in Svizzera, “compra oro estratto da dei bambini”. • Amnesty International e Afrewatch hanno recentemente pubblicato un rapporto che rivela che “grandi marche del settore dell’elettronica, come Apple, Samsung e Sony, non effettuano i pur minimi controlli, per verificare che i loro prodotti non contengono cobalto estratto dalle miniere da dei bambini”.

Il mandato del Consiglio non apporta alcuna risposta europea efficace a questo problema. In effetti, il Consiglio propone un sistema volontario che, di fatto, esclude la stragrande maggioranza delle aziende che commercializzano stagno, tantalio, tungsteno e oro ( “3TG”) sul mercato europeo, sia in forma grezza che come componenti di apparecchiature varie, tra cui computer portatili o motori. Inoltre, questo sistema mette in grave pericolo il principale quadro internazionale precedentemente approvato dall’UE, vale a dire la Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza. In tal modo, il Consiglio edulcora il senso stesso di idea di azienda “responsabile”.

La Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza è stata negoziata e approvata dalla Confindustria, dai Governi e dalla Società civile. Essa costituisce già la base di legislazione in altri paesi ed è stata approvata da 34 paesi membri dell’OCSE, da 19 altri paesi e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

È quindi molto preoccupante constatare che il Consiglio proponga di ridiscutere e di indebolire questa norma già stabilita.

Il contrasto tra la posizione del Consiglio e il discorso dell’UE sulle catene di approvvigionamento responsabili è dei più sorprendenti. Lo scorso autunno, l’UE si è detta favorevole agli impegni del G7 per favorire una “gestione responsabile della catene di approvvigionamento mondiali”. Nel contesto dei minerali da conflitto, L’UE si è impegnata ad “appoggiarsi sui lavori dell’OCSE”. Il regolamento dell’UE offre agli Stati membri un’eccellente opportunità per mantenere questi impegni. I governi hanno adottato delle misure per rendere più responsabili le catene di approvvigionamento in altri settori, tra cui quelli dell’alimentare, del legname, della finanza e dei servizi finanziari. Tuttavia, i governi tardano a promuovere un tale livello di trasparenza e di responsabilità per le catene di approvvigionamento di minerali, dove questi due aspetti sono incredibilmente carenti. Sull’insieme dei casi di corruzione studiati dall’OCSE nel 2014, le industrie estrattive occupavano il primo posto (19%).

Il modo con cui il Consiglio indebolisce la norma internazionale dell’OCSE

Il mandato del Consiglio non è all’altezza della Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza:

  1. Il mandato del Consiglio propone delle misure specifiche per il dovere di diligenza sono nettamente meno strette che la norma dell’OCSE (articoli 4 e 5 della bozza di progetto di regolamento dell’UE). Imponendo meno esigenze a certe imprese, tra cui i manifatturieri e i rivenditori, il Consiglio le fa passare come imprese “responsabili”, anche se non sono conformi con le norme dell’OCSE. Per esempio:

> Il Consiglio riduce notevolmente la valutazione dei rischi associati alla catena di approvvigionamento da parte dei manifatturieri e dei commercianti di metalli (“importatori di metallo”). Esso restringe le informazioni che queste imprese devono esaminare agli “audit disponibili”, senza tener conto degli altri dati in loro possesso o di dominio pubblico (ad es. i rapporti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative).

> Nel caso in cui il rapporto di audit (controllo) di una fonderia non sia disponibile, il Consiglio si aspetta solo che l’importatore di metalli proceda a delle valutazioni puntuali dei rischi (ad hoc risk assessments). Tuttavia l’OCSE precisa chiaramente che in tali situazioni, le imprese dovrebbero implementare dei processi di gestione dei rischi individuali e permanenti, per affrontare i rischi in qualsiasi momento e ad ogni livello della loro catena di approvvigionamento.

> Il Consiglio sopprime ogni riferimento alla Guida dell’OCSE come norma di diligenza ragionevole, cui gli importatori di metalli devono conformarsi per identificare, valutare e mitigare i rischi associati alle loro catene di approvvigionamento. Così, queste imprese non hanno alcun obbligo di valutare o di gestire il rischio rispettando una qualsiasi norma, e le autorità degli Stati membri non dispongono di alcuna norma sulla cui base valutare le pratiche di queste imprese.

Pensiamo che le norme di diligenza ragionevole sono state in parte ristrette per rispondere alle preoccupazioni sulle piccole e medie imprese (PMI).

Tuttavia, le PMI svolgono un ruolo importante nelle catene di approvvigionamento di minerali e sono in grado di conformarsi alle norme dell’OCSE, a condizione che abbiano gli strumenti e dei consigli appropriati. La diligenza ragionevole è stata concepita in modo tale da dare alle PMI la flessibilità di cui hanno bisogno; in effetti, queste norme sono adattabili a seconda delle dimensioni della società, del suo posto all’interno della catena di approvvigionamento e della sua influenza sui suoi fornitori.

  1. Il mandato del Consiglio non copre un notevole numero di imprese a valle, ignorando quelle che sono le prime a immettere sul mercato dell’UE dei prodotti contenenti dei minerali 3TG.

La Guida OCSE precisa in modo chiaro che il dovere di diligenza è concepito per includere un maggior numero di imprese a valle che va oltre i soli importatori di metalli coperti dal mandato del Consiglio. Le imprese a valle hanno un importante ruolo da svolgere: essendo le imprese più potenti e più redditizie del mondo, esse possono esercitare una notevole pressione sui fornitori a monte.

Focalizzando l’attenzione su 300 – 400 importatori, gli Stati membri si lasciano scappare un’importante opportunità di avvantaggiarsi di una influenza commerciale ben più grande.

  1. Il mandato del Consiglio non tiene conto della progressività e della flessibilità della diligenza ragionevole previste dalla guida dell’OCSE sul dovere di diligenza.

> La diligenza ragionevole è proporzionata. Essa offre alle imprese la flessibilità di cui esse hanno bisogno per adattare le misure sulla diligenza ragionevole alle loro particolari circostanze, tra cui la loro dimensione, il loro settore di attività e la loro posizione nella catena di approvvigionamento.

> La diligenza ragionevole non è un esercizio che si possa effettuare in una sola volta per mettersi in regola. Al contrario. Le imprese devono impegnarsi – in modo proattivo, permanente e individuale – a identificare e a gestire i rischi associati alle loro catene di approvvigionamento e a dimostrare che, nel corso del tempo, hanno fatto dei progressi.

Questi principi fondamentali sono state ripresi in diverse legislazioni europee e nazionali. Le persone giuridiche hanno l’obbligo di prendere delle misure “appropriate” per identificare, valutare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, anche se tali misure devono essere “proporzionate alla [loro] natura e alle [loro] dimensioni”.

Raccomandiamo agli Stati membri di rivedere le loro posizioni e di:

  1. Sostenere dei requisiti di diligenza ragionevole obbligatori per le imprese coperte dalla legislazione; 2. Sostenere un Regolamento conforme alla Guida OCSE sul dovere di diligenza, > Assicurandosi che tutti gli obblighi di diligenza ragionevole siano coerenti con gli standard dell’OCSE, > Includendo le imprese situate a valle degli importatori di metalli, comprese le imprese che commercializzano sul mercato europeo dei prodotti contenenti dei minerali coperti dalla legislazione, > Facendo ricorso a un linguaggio che rifletta, in modo esplicito, la progressività e la flessibilità della diligenza ragionevole.

[1] Testo completo in francese: http://www.eurac-network.org/pdf/plaidoyers/ngo-coalition-briefing-council-mandate-feb-2016-fr-web-version-1-.pdf