Minerali per la popolazione non per i gruppi armati

Editoriale Congo Attualità n. 257 – a cura della Rete Pace per il Congo

Commercio illegale delle risorse minerarie e finanziamento illecito di gruppi armati

Il Gruppo di Esperti dell’ONU sulla Repubblica Democratica del Congo (RDCongo) ha pubblicato un suo rapporto intermedio per l’anno 2015. In esso si afferma che i gruppi armati e le Forze dell’ordine continuano a trarre profitto dal commercio illegale di risorse naturali, come la cassiterite, il coltan, l’oro e il legname, sia attraverso una partecipazione diretta a questo tipo di attività commerciale, sia attraverso l’imposizione di tasse illegali sulla produzione e il trasporto delle risorse stesse. A queste angherie commesse nei confronti degli operatori del settore minerario, si aggiunge una lunga serie di crimini contro l’umanità – attacchi armati contro i villaggi, massacri, furti, sequestri di persone, stupri, estorsioni – perpetrati contro le popolazioni civili, costringendole a fuggire dalle loro case e dai loro campi. Il rapporto conferma dunque la persistenza del legame tra il commercio illegale delle risorse naturali e il finanziamento illecito di gruppi armati.

Regolamento Europeo sull’importazione di minerali provenienti da zone di conflitto

Nel frattempo, l’Unione Europea sta ancora discutendo sulla “proposta di un Regolamento Europeo sull’importazione di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio” e dovrebbe tenere conto di quanto constatato nel rapporto.

Per rompere il legame tra commercio illegale delle risorse naturali e il finanziamento dei gruppi armati, la Guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) raccomanda l’applicazione del “dovere di diligenza” ad ogni catena di approvvigionamento in risorse naturali. Il dovere di diligenza consiste nell’individuare, prevenire e ridurre i rischi che le risorse naturali, importate o utilizzate, contribuiscano a finanziare le attività di gruppi armati e, per conseguenza, ad alimentare dei conflitti.

Ben presto, i Governi degli Stati membri dell’UE dovranno pronunciarsi sul Regolamento in discussione e sarebbe, quindi, auspicabile che tenessero in conto certe considerazioni.

Dovere di diligenza e catena di approvvigionamento

– Il dovere di diligenza dovrebbe essere applicato all’intera catena di approvvigionamento: dalla fase dell’estrazione nella miniera di origine (a monte), passando attraverso la tappa intermedia dell’esportazione verso le fonderie e raffinerie, fino alla fase finale della commercializzazione dei prodotti finiti contenenti dei minerali, come il tantalio, lo stagno, il tungsteno e l’oro (a valle).

Occorrerebbe infatti evitare che le imprese che utilizzano tali minerali per la confezione dei loro prodotti intermedi o finali si approvvigionino presso importatori, fonderie o raffinerie che non applicano il principio del dovere di diligenza.

– Il dovere di diligenza è una responsabilità che incombe a tutte le imprese, sotto pena di creare degli spazi vuoti di cui i gruppi armati potrebbero approfittare per continuare a finanziare le loro attività. Esso comporta quindi un carattere di obbligatorietà che assicura e garantisce la sua messa in atto, ciò che è difficile ottenere mediante una procedura di tipo volontario. Tuttavia, per facilitarne l’applicazione, esso va attuato con flessibilità, tenendo conto delle dimensioni delle imprese, delle loro disponibilità finanziarie e della loro posizione all’interno della catena di approvvigionamento (più o meno distante dalla fonte di origine).

– L’applicazione del dovere di diligenza a valle della catena di approvvigionamento sarebbe facilitato nella misura in cui sarà correttamente applicato a monte. Per questo, l’UE dovrebbe appoggiare, tecnicamente e finanziariamente, tutte quelle iniziative intraprese a monte della catena di approvvigionamento come, per esempio, la classificazione delle miniere di origine (abilitate per l’esportazione, abilitate sotto condizione, non abilitate), la procedura di certificazione d’origine (etichettatura) previo alla fase di esportazione. Nel caso della Repubblica Democratica del Congo, queste due misure potrebbero contribuire a una notevole diminuzione del fenomeno del contrabbando delle risorse minerarie e dell’evasione fiscale, tanto più se accompagnate da una seria riforma del sistema giudiziario e da un’applicazione rigorosa della legislazione mineraria.

Un Regolamento europeo così impostato potrebbe contribuire a debellare il fenomeno della illegalità e della criminalità, rompere il legame tra il commercio illegale dei minerali e il finanziamento di conflitti e, infine, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali.