INDICE:
1. INTRODUZIONE DI RETE PACE PER IL CONGO
2. COMUNICATO STAMPA DI EURAC
3. COMUNICATO STAMPA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
4. PROGETTO DI REGOLAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA
1. INTRODUZIONE DI RETE PACE PER IL CONGO
Il 5 marzo, la Commissione Europea a reso pubblico un progetto di regolamento europeo sull’importazione di “minerali provenienti da zone di conflitto”. Si tratta di un’iniziativa attesa da lungo tempo, dal momento che l’UE è una grande importatrice di stagno, tantalio, tungsteno e oro, spesso provenienti da zone di conflitto. Gli importatori europei di questi minerali rischiano, quindi, di contribuire al finanziamento di gruppi armati attivi nelle zone da cui provengono i minerali acquistati. Pertanto, l’iniziativa della Commissione Europea merita di essere incoraggiata, in quanto chiede agli importatori di prendere tutte le misure possibili, al fine di assicurarsi che i prodotti importati non contribuiscano a finanziare le attività di alcun gruppo armato.
Tuttavia, secondo alcuni osservatori, il progetto della Commissione Europea non tiene sufficientemente conto della realtà locale da cui provengono tali minerali e rischia di penalizzare i produttori di minerali esenti da conflitto.
Il progetto si rivela particolarmente inadeguato per quanto riguarda la Repubblica Democratica del Congo (RDCongo), in quanto la Commissione Europea prende in considerazione la legislazione mineraria locale, senza tuttavia rendersi conto del fatto che essa non è applicata che in forma iniziale e, quindi, incompleta e che spesso è addirittura violata.
Infatti, nel caso della RDCongo, sono ancora pochi i siti minerari ufficialmente e legalmente autorizzati dall’autorità mineraria competente. Ne deriva che, nella maggior parte dei casi, è quasi impossibile ottenere la documentazione relativa alla tracciabilità dei minerali richiesta agli importatori europei che si vedrebbero, in tal caso, nella necessità di cercare altre fonti di approvvigionamento. Ne conseguirebbe un embargo di fatto sull’insieme del commercio locale dei minerali, incluso quelli estratti e commercializzati in modo legale, come successo con la legge statunitense Dodd-Frank, con conseguenze nefaste sull’economia locale in generale e sull’attività estrattiva artigianale in particolare.
I futuri Parlamentari europei dovrebbero quindi proporre alla Commissione Europea gli emendamenti necessari, per poter permettere di continuare e d’incrementare il commercio dei minerali estratti legalmente, anche se provenienti da zone di conflitto.
2. COMUNICATO STAMPA DI EURAC
Bruxelles, 5 marzo 2014
Secondo la Rete Europea per l’Africa Centrale (EurAc), il progetto di regolamento europeo sul tema dei “minerali da conflitti” è troppo timido per poter rompere i legami tra conflitti e risorse naturali dell’est della RDCongo.
Mentre la Commissione Europea pubblica oggi un progetto di regolamento per incoraggiare
un approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto, la Rete Europea
per l’Africa Centrale (EURAC) ritiene che questa proposta non sia una risposta sufficiente, per mettere fine alla commercializzazione, sul mercato europeo, di minerali che servono a finanziare
dei gruppi armati attivi in Africa centrale, e in particolare nella Repubblica Democratica del Congo
(RDCongo). .
«La proposta non contiene alcuna misura obbligatoria per le imprese, il che lascia pensare che la Commissione è più preoccupata per gli interessi economici che per le popolazioni che, da diversi anni, subiscono il martirio nell’est della RDCongo», protesta il vicepresidente di EURAC, Joakim Wohlfeil, membro di Diakonia.
Inoltre, le misure volontarie proposte dalla Commissione sono indirizzate alle imprese che importano, sul mercato europeo, dei minerali grezzi o elaborati di stagno, coltan, tungsteno e oro e non alle imprese che li commercializzano presso i consumatori, sotto forma di prodotti finiti.
Pertanto, queste misure rischiano di essere applicate solo da un numero limitato di aziende coinvolte nell’approvvigionamento europeo di minerali provenienti dall’Africa centrale.
EURAC rileva che, con questa proposta di regolamento, l’UE si colloca ben al di sotto degli standard legali attualmente esistenti a livello internazionale. Secondo Santiago Fischer, membro della Commissione Giustizia e Pace del Belgio francofono, «è strano che la Commissione si allontani dalla posizione presa dal Parlamento europeo, il 26 febbraio scorso, a favore di una legislazione europea che includesse delle disposizioni giuridicamente vincolanti per tutte le imprese coinvolte nelle filiere d’approvvigionamento di minerali esportati verso l’Europa».
EURAC chiede pertanto ai parlamentari europei che saranno eletti il 25 maggio prossimo e ai governi degli Stati membri dell’Unione Europea di poter proporre degli emendamenti alla proposta presentata dalla Commissione, in vista di rendere obbligatoria l’applicazione della Guida dell’OCSE da parte di tutte le industrie che si approvvigionano di minerali provenienti dall’Africa Centrale. Solo tale proposta, accompagnata da misure volte a rafforzare la capacità e la volontà degli Stati dell’Africa Centrale di controllare la produzione e il commercio dei minerali, permetterà di ridurre i rischi di finanziamento di conflitti a partire dal mercato europeo.
Alcune note:
1. EURAC è una rete di 38 organizzazioni appartenenti alla società civile di 12 paesi europei e si occupa delle relazioni tra l’Unione Europea e l’Africa centrale (Burundi, RDCongo, Ruanda).
2. I testi giuridici esistenti cui si fa riferimento in questo comunicato sono:
– La risoluzione 1952 (2010) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che appoggia le raccomandazioni di vigilanza formulate dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla RDCongo, approvando e basandosi sulla Guida dell’OCSE;
– La legge Dodd-Frank, approvata nel 2010 dal Congresso statunitense, che rende obbligatoria l’attuazione della Guida dell’OCSE da parte delle società quotate in borsa a New York e che importano minerali dall’Africa centrale;
– La Dichiarazione di Lusaka, firmata nel dicembre 2010 da 11 Capi di Stato membri della Conferenza Internazionale sulla Regione dei Grandi Laghi (CIRGL), che incorpora ufficialmente le norme delle Linee Guida dell’OCSE nei sei strumenti dell’iniziativa regionale contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali;
– Le leggi della RDCongo e del Ruanda che, approvate nel 2012, rendono obbligatorio il dovere di diligenza ragionevole nelle filiere d’approvvigionamento da parte di tutte le imprese che operano nei settori dello stagno, del coltan, del tungsteno e dell’oro.
3. La posizione di EURAC sulla proposta di regolamento europeo per un approvvigionamento responsabile dei minerali è definita in due recenti rapporti: «Rompre le lien entre ressources naturelles et conflit: les arguments en faveur d’un règlement européen» (Rompere il legame tra risorse naturali e conflitti: argomenti a favore di un regolamento europeo) e «Conflict Minerals initiative in DR Congo: Perceptions of local mining communities» (Iniziativa minerali da conflitto in RDCongo: le percezioni delle comunità minerarie locali).[1]
3. COMUNICATO STAMPA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 5 marzo 2014
L’Unione Europea propone una strategia per il commercio responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto
L’alto rappresentante per gli affari esteri e per la politica di sicurezza dell’Unione Europea, Catherine Ashton, e il commissario europeo per il Commercio, Karel De Gucht, hanno oggi proposto una strategia europea destinata a porre fine all’utilizzo di introiti economici che, provenienti dall’estrazione mineraria, continuano a finanziare dei conflitti armati. Grazie all’insieme delle misure proposte, i gruppi armati che operano in zone di conflitto o ad alto rischio saranno meno in grado di finanziare le proprie attività mediante l’estrazione e il commercio di minerali. Questa strategia si basa su due principi fondamentali: agevolare le aziende che desiderano procurarsi lo stagno, il tantalio, il tungsteno e l’oro in maniera responsabile e incoraggiare il commercio lecito.
«Siamo determinati a voler impedire che il commercio internazionale dei minerali contribuisca all’escalation o al proseguimento dei conflitti», hanno dichiarato la Sig.ra Ashton e il Sig. De Gucht. Hanno poi aggiunto: «L’iniziativa di oggi sui “minerali da conflitto” contribuirà a garantire che il commercio sia un fattore di pace e di prosperità, al servizio delle popolazioni locali che vivono in regioni afflitte da conflitti armati. Questa prima iniziativa dell’Unione Europea è sorta dal consenso raggiunto da parte delle imprese, della società civile e dei governi dei paesi membri dell’OCSE, sulla necessità di aiutare le popolazioni locali a trarre beneficio dalle loro risorse naturali».
La Commissione propone un progetto di regolamento che istituisca un meccanismo europeo di autocertificazione per gli importatori di stagno, tantalio, tungsteno e oro, che scelgono di importarne nell’Unione in maniera responsabile. Questo schema impone alle imprese europee, che importano questi metalli e i loro minerali, di esercitare un “dovere di diligenza” – in altre parole, di evitare danni sul campo – controllando e amministrando i loro acquisti e le loro vendite, conformemente alle cinque fasi definite dall’OCSE nella sua guida sul dovere di diligenza. L’obiettivo è quello di agire sul livello più strategico della catena d’approvvigionamento di questi minerali da parte dell’Unione e di permettere che le informazioni relative al dovere di diligenza arrivino fino agli utenti finali. Il regolamento offre agli importatori europei la possibilità di rafforzare gli sforzi che attualmente stanno facendo, per garantire filiere d’approvvigionamento “pulite” nello svolgimento di lecite transazioni con operatori che agiscono in paesi colpiti da conflitti.
Per incitare le fonderie e le raffinerie a rendere maggiormente conto delle loro attività, aumentare la trasparenza nella catena d’approvvigionamento e facilitare l’approvvigionamento responsabile di minerali, l’Unione Europea intende pubblicare, annualmente, un elenco delle “fonderie e raffinerie responsabili”, attive in Europa o altrove. Con più di 400 importatori di questi minerali e metalli, l’UE costituisce uno dei più grandi mercati di stagno, tantalio, tungsteno e oro.
Il regolamento proposto è accompagnato da una “dichiarazione” che presenta la strategia globale e completa della politica estera, messa a fuoco per rompere il legame esistente tra i conflitti e il commercio di minerali estratti nelle zone interessate. Il documento riafferma l’impegno dell’Unione a promuovere l’attuazione della Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza e definisce le misure di sensibilizzazione e di sostegno da applicare a questo proposito, nel quadro dell’azione esterna dell’UE. In quella dichiarazione, la Commissione e l’Alto rappresentante confermano che la questione dei “minerali da conflitto” è all’ordine del giorno dell’azione esterna dell’Unione e che quest’ultima prenderà delle misure concrete, a livello nazionale e internazionale, che comprenderanno dialoghi strategici e diplomatici con i paesi sul cui territorio operano le fonderie. Nella dichiarazione, la Commissione e l’Alto rappresentante ribadiscono la loro volontà di promuovere una diplomazia europea forte e coerente per quanto riguarda le materie prime, affrontando la correlazione tra le questioni della sicurezza e dello sviluppo mediante un approccio coordinato e strategico.
L’iniziativa presentata oggi prevede anche misure incentive per facilitare l’adesione al regolamento e incoraggiare le imprese europee a dar prova di diligenza nella loro catena di approvvigionamento, tra cui:
• degli incentivi relativi agli appalti pubblici per le aziende che vendono certi prodotti, come telefoni cellulari, stampanti e computer, contenenti stagno, tantalio, tungsteno e oro;
• un sostegno finanziario alle piccole e medie imprese, per incoraggiarle a esercitare il dovere di diligenza, e all’OCSE, per continuare a svolgere le sue attività di sensibilizzazione e di rafforzamento delle capacità;
• un riconoscimento visibile agli sforzi fatti dalle imprese europee che si procurano minerali e metalli in maniera responsabile in paesi o regioni colpite da conflitti;
• l’instaurazione di un dialogo strategico e diplomatico con i governi dei paesi che svolgono attività di estrazione, trasformazione o consumazione di minerali, al fine di promuovere una migliore applicazione del dovere di diligenza;
• una diplomazia relativa alle materie prime, in particolare nel contesto di iniziative multilaterali sul dovere di diligenza;
• una cooperazione allo sviluppo con i paesi implicati;
• un sostegno da parte degli Stati membri attraverso le proprie strategie e i propri strumenti.
Contesto
La proposta di regolamento si basa su una consultazione pubblica, un’analisi d’impatto e ampie consultazioni condotte presso l’OCSE, le imprese, la società civile e le istituzioni dei paesi produttori.
È stata elaborata come risposta ad una risoluzione del 2010 approvata dal Parlamento europeo che chiedeva all’Unione Europea di proporre una legge ispirata a quella degli Stati Uniti che impone, alle imprese statunitensi che utilizzano “minerali da conflitto”, di dichiararne l’origine e di esercitare un dovere di diligenza.
La consultazione pubblica e l’analisi d’impatto hanno rivelato le difficili condizioni di mercato esistenti nella Regione dei Grandi Laghi, una situazione che ha indotto la Commissione ad elaborare un modello diverso, ma specifico e complementare. Inoltre, nella sua pubblicazione specializzata dedicata ai prodotti di base e alle materie prime e nella sua dichiarazione intitolata “Commercio, crescita e sviluppo”, la Commissione ha annunciato di essere alla ricerca dei modi per rendere la filiera d’approvvigionamento più trasparente.
Per maggiori informazioni:
a. Questions fréquentes sur l’approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit
c. Communication conjointe de la Commission européenne et de la haute représentante
d. Document de travail des services de la Commission
g. Outcome of the public consultation .[2]
4. PROGETTO DI REGOLAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA
PROPOSTA del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea per un REGOLAMENTO sulla creazione di un sistema europeo di auto-certificazione relativo all’applicazione, da parte degli importatori responsabili, del dovere di diligenza sulla catena d’approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio.
IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
considerando che:
(1) Le risorse minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, anche se costituiscono un grande potenziale per lo sviluppo economico, possono essere una causa di conflitto. Infatti, le entrate economiche che generano sono spesso alla base dell’origine e della continuazione di conflitti violenti che minano gli sforzi nazionali intrapresi per lo sviluppo, il buon governo e lo Stato di diritto. In queste zone, per poter avere pace e stabilità, è dunque necessario rompere il nesso esistente tra conflitto e sfruttamento illegale dei minerali.
(2) Si tratta, quindi, di evitare, o almeno ridurre, il pericolo di contribuire al finanziamento delle attività dei gruppi armati.
(3) Per questo, l’Unione Europea ha già adottato la guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sul dovere di diligenza ragionevole, per poter disporre di catene d’approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, tra cui lo stagno, il tantalio, il tungsteno e l’oro.
(4) Le fonderie e le raffinerie sono un punto importante nelle catene mondiali di approvvigionamento dei minerali e costituiscono, in genere, l’ultima fase in cui il dovere di diligenza può essere efficacemente applicato, attraverso la raccolta, la divulgazione e la verifica delle informazioni sull’origine dei minerali. Dopo questa fase di trasformazione è spesso impossibile risalire alle origini dei minerali.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un sistema di autocertificazione sul dovere di diligenza da applicare alla catena d’approvvigionamento, al fine di limitare le possibilità, per i gruppi armati e le forze di sicurezza, di accedere al commercio dello stagno, del tantalio, del tungsteno e dell’oro. È stato progettato per garantire la trasparenza delle modalità d’approvvigionamento utilizzate dagli importatori, fonderie e raffinerie che si approvvigionano in zone di conflitti o ad alto rischio.
2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi derivanti dall’applicazione del dovere di diligenza alla catena di approvvigionamento da parte degli importatori dell’Unione Europea che scelgono di sottoscrivere un’auto-certificazione come importatori responsabili di minerali o di metalli costituiti o contenenti stagno, tantalio, tungsteno e oro.
Articolo 2
Definizioni:
(a) Le «zone colpite da conflitto o ad alto rischio» sono quelle che si trovano in una situazione di conflitto armato, di fragilità postbellica, di insicurezza, di malgoverno o di violazioni sistematiche del diritto internazionale e dei diritti umani;
(b) Per «catena di approvvigionamento di minerali» si intende l’insieme di agenti, attività, organizzazioni, tecnologie, informazioni, risorse e servizi implicati nel processo di produzione, trasporto e trasformazione dei minerali, dal sito di estrazione fino alla loro incorporazione nel prodotto finale;
(c) «A monte» è la fase della catena di approvvigionamento compresa tra i siti di estrazione di minerali e le fonderie o raffinerie incluse;
(d) «A valle» è la fase della catena di approvvigionamento compresa tra le fonderie o raffinerie e il prodotto finale;
(e) Per «catena di controllo o sistema di tracciabilità della catena d’approvvigionamento» si intende l’insieme della documentazione sulla sequenza delle entità attraverso cui i minerali e i metalli passano, mentre si spostano lungo la catena di approvvigionamento;
(f) il «dovere di diligenza applicato alla catena d’approvvigionamento» è l’insieme degli obblighi che gli importatori di materie prime e di minerali devono rispettare. Riguarda il sistema di gestione, la prevenzione dei rischi, il controllo da parte di terzi e la divulgazione di informazioni, al fine di individuare ed evitare i rischi reali e potenziali connessi alle zone di conflitto o ad alto rischio e di prevenire o, almeno, attenuare gli impatti negativi associati alle loro attività di approvvigionamento;
(g) Per «autocertificazione» si intende l’atto di dichiarare la propria adesione agli obblighi relativi al «dovere di diligenza applicato alla catena d’approvvigionamento»;
(h) Per «importatore responsabile» si intende qualsiasi importatore che sceglie di sottoscrivere, in maniera volontaria, un’auto-certificazione mediante la quale dichiara di rispettare le regole stabilite nel presente regolamento;
(i) le «fonderie o raffinerie responsabili» sono quelle che si riforniscono presso importatore responsabili.
(l) il «meccanismo di esame delle querele» è un meccanismo di presa di coscienza e di allerta preventiva su eventuali rischi di danni collaterali. Consente a una parte interessata di esprimere le proprie preoccupazioni per quanto riguarda le circostanze di estrazione, di commercio, di trasformazione e di esportazione dei minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio;
(m) il «piano di gestione del rischio» è la risposta degli importatori ai rischi inerenti alla loro catena di approvvigionamento.
Articolo 3
L’autocertificazione di importatore responsabile
1. Tutti gli importatori di minerali o metalli che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento possono autocertificare di essere importatori responsabili, dichiarando all’autorità competente del proprio Stato, membro dell’UE, di aderire agli obblighi derivanti dal dovere di diligenza applicato alla catena di approvvigionamento e riportati nel presente regolamento.
Articolo 4
Obblighi inerenti al sistema di gestione
L’importatore responsabile dei minerali o metalli che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento deve, tra l’altro:
(a) adottare e comunicare ai fornitori e al pubblico la propria politica generale a proposito del dovere di diligenza applicato alla filiera d’approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio,
(b) istituire un meccanismo di esame delle querele, per identificare e prevenire i possibili rischi inerenti alla propria filiera di approvvigionamento,
(c) per quanto riguarda i minerali, creare una catena di controllo o sistema di tracciabilità della filiera d’approvvigionamento dei minerali, in grado di fornire una documentazione completa con le seguenti informazioni:
(i) la descrizione del minerale, compresa la sua denominazione commerciale e la sua tipologia,
(ii) il nome e l’indirizzo del fornitore,
(iii) il paese di origine dei minerali,
(iv) la quantità (espressa in volume o peso) e la data di estrazione del minerale,
(v) quando i minerali provengono da zone di conflitto o ad alto rischio, sono necessarie altre informazioni aggiuntive, come il nome della miniera di origine dei minerali; il luogo in cui i minerali sono depositati, venduti e trasformati; le imposte, tasse e canoni pagati.
(d) per quanto riguarda i metalli, creare una catena di controllo o un sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento, fornendo una documentazione con le seguenti informazioni:
(i) la descrizione del metallo, compresa la sua denominazione commerciale e la sua tipologia,
(ii) il nome e l’indirizzo del fornitore,
(iii) il nome e l’indirizzo delle fonderie o raffinerie che fanno parte della catena d’approvvigionamento degli importatori,
(iv) i resoconti delle operazioni di controllo effettuate da terzi indipendenti sulle attività svolte dalle fonderie o raffinerie,
(v) i nomi dei paesi di origine dei minerali immessi nella catena d’approvvigionamento delle fonderie o raffinerie.
(vi) se i metalli sono dei derivati di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, si devono fornire le informazioni aggiuntive, come il nome della miniera di origine dei minerali, il luogo in cui i minerali sono stati depositati, venduti e trasformati, le imposte, tasse e canoni pagati.
Articolo 5
Obblighi relativi alla gestione dei rischi
L’importatore responsabile dei minerali o metalli che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento deve:
(a) identificare e valutare, sulla base delle informazioni richieste nell’articolo 4 del presente regolamento, i rischi di effetti collaterali negativi nella sua catena di approvvigionamento di minerali.
(b) mettere in atto una strategia di superamento dei rischi identificati, in modo da prevenire o, almeno, attenuare gli impatti negativi attraverso:
(i) una valutazione dei rischi inerenti alla catena d’approvvigionamento,
(ii) la messa in atto di misure concrete, in vista di prevenire o attenuare i rischi, includendo, se necessario, delle misure specifiche volte a far pressione sui fornitori, affinché possano più efficacemente prevenire o attenuare il rischio identificato. Sarebbe quindi possibile:
– continuare il commercio, applicando contemporaneamente misure di attenuazione del rischio,
– sospendere temporaneamente il commercio, pur continuando a mettere in atto delle misure di attenuazione del rischio,
– disimpegnarsi da un fornitore dopo alcuni tentativi falliti di prevenzione o attenuazione,
(c) redigere un rapporto sull’attuazione del proprio piano di gestione dei rischi e inviarlo all’autorità designata del proprio Stato, membro dell’UE.
Articolo 6
Obblighi relativi al controllo da parte di terzi
L’importatore responsabile dei minerali o metalli che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento deve permettere la realizzazione di controlli e verifiche da parte di un’organizzazione terza indipendente. Tali controlli devono includere tutte le attività dell’importatore responsabile circa l’applicazione del dovere di diligenza alla catena d’approvvigionamento, tra cui il sistema di gestione, il piano di gestione dei rischi e la divulgazione delle informazioni.
Articolo 7
Obblighi relativi alla comunicazione delle informazioni
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’importatore responsabile di minerali o di metalli che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento è tenuto a presentare all’autorità competente del proprio Stato, membro dell’UE, la seguente documentazione relativa al periodo dell’anno precedente:
(a) il suo nome, indirizzo, coordinate complete e una descrizione delle sue attività commerciali,
(b) una dichiarazione di conformità con gli obblighi citati negli articoli 4, 5, 6 e 7,
(c) i risultati dei controlli effettuati da terzi indipendenti.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’importatore responsabile dei minerali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento è tenuto a presentare all’autorità competente del proprio Stato, membro dell’UE, la documentazione relativa all’anno precedente per quanto riguarda la percentuale di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio in rapporto alla quantità totale dei minerali acquistati, come documentato nei resoconti dei controlli effettuati da terzi indipendenti.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’importatore responsabile di metalli inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento è tenuto a presentare all’autorità competente del proprio Stato, membro dell’UE, la seguente documentazione sul periodo dell’anno precedente:
(a) il nome e l’indirizzo di ogni fonderia o raffineria responsabili che fanno parte della sua catena di approvvigionamento,
(b) i resoconti dei controlli effettuati da terzi indipendenti sulle attività di ogni fonderia o raffineria responsabili che fanno parte della sua catena di approvvigionamento,
(c) la percentuale di minerali provenienti da zone di conflitti o ad alto rischio in rapporto alla quantità totale dei minerali acquistati da ciascuna di tali fonderie o raffinerie, come riportato nei resoconti dei controlli eseguiti da terzi indipendenti sull’attività di tali fonderie o raffinerie.
4. L’importatore responsabile di minerali o di metalli che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento
(a) metterà a disposizione dei suoi immediati acquirenti a valle tutte le informazioni ottenute e conservate in seguito all’applicazione del dovere di diligenza ragionevole.
(b) renderà pubblico, quanto più ampiamente possibile e anche su internet, un rapporto annuale sulle sue attività di approvvigionamento responsabile e sulle sue politiche di diligenza ragionevole applicate alla sua catena d’approvvigionamento. Il rapporto conterrà le misure adottate per l’attuazione degli obblighi relativi al suo sistema di gestione e alla prevenzione dei rischi, nonché una sintesi del rapporto della verifica da parte di terzi.
5. Entro due mesi dal ricevimento della documentazione citata ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE dovranno inviare un avviso di ricevuta.
Articolo 8
Elenco delle fonderie e raffinerie responsabili
1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri nei loro rapporti richiesti all’articolo 15, la Commissione redigerà e renderà disponibile al pubblico una lista contenente i nomi e gli indirizzi delle fonderie e raffinerie responsabili che procedono alla trasformazione dei minerali che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
2. In tale lista, saranno segnalate le fonderie e raffinerie responsabili che si riforniscono, almeno in parte, in zone di conflitto o ad alto rischio.
3. La Commissione aggiornerà regolarmente la lista.
La Commissione cancellerà dalla lista i nomi delle fonderie e delle raffinerie che le autorità competenti degli Stati membri non riconosceranno più come fonderie e raffinerie responsabili e di quelle che fanno parte della catena di approvvigionamento di importatori non più considerati come importatori responsabili.
Articolo 9
Le autorità competenti degli Stati membri
1. Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell’applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione ne pubblicherà la lista anche su internet.
3. Le autorità competenti assicurano l’attuazione effettiva e uniforme del presente regolamento in tutta l’Unione.
Articolo 10
Controlli sugli importatori responsabili
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettueranno adeguati controlli, al fine di garantire che gli importatori responsabili autocertificati dei minerali e dei metalli inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento ottemperino agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
2. I controlli comprendono, tra l’altro:
(a) L’esame della messa in atto, da parte dell’importatore responsabile, degli obblighi derivanti dall’applicazione del dovere di diligenza alla sua catena di approvvigionamento, tra cui il sistema di gestione, la gestione dei rischi, il controllo da parte di terzi indipendenti e la divulgazione delle informazioni.
(b) ispezioni in loco, comprese le verifiche sul posto.
Articolo 11
Registrazione dei controlli sugli importatori responsabili
Le autorità competenti degli Stati membri dell’UE registrano i controlli effettuati, indicandone la natura e i risultati. Le registrazioni dei controlli devono essere conservate per almeno 5 anni.
Articolo 14
Norme applicabili in caso di violazione
1. Gli Stati membri dell’UE stabiliscono le norme applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, all’importatore responsabile, un avviso di azioni correttive da intraprendere.
3. In caso di azioni correttive insufficienti, l’autorità competente dello Stato membro rilascia, all’importatore, un avviso di mancato riconoscimento del suo certificato di importatore responsabile dei minerali o metalli inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento e ne informa la Commissione.
Articolo 15
Rapporto e revisione
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attuazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente, comprese le informazioni sugli importatori responsabili, come definite nell’articolo 7.
2. Sulla base di queste informazioni, la Commissione redigerà un rapporto che dovrà essere presentato al Parlamento e al Consiglio dell’UE ogni tre anni.
3. Tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni sei anni, la Commissione riesaminerà il funzionamento e l’efficacia del presente regolamento e ne presenterà un rapporto al Parlamento e al Consiglio dell’UE.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.[3]
[1] Cf http://www.cncd.be/Minerais-des-conflits-en-RDC-un
[2] Cf http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-218_fr.htm
[3] Cf Testo integrale in inglese: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152227.pdf