Editoriale Congo Attualità n.247 – a cura della Rete Pace per il Congo
Il rispetto della Costituzione e dei testi normativi è il fondamento indispensabile di ogni forma di democrazia. Non sembra essere il caso della Repubblica Democratica del Congo. Due esempi lo dimostrano.
Violazione del Regolamento interno del Senato
Il 31 luglio, il Senato ha concluso la sessione parlamentare straordinaria di luglio, senza però che i senatori siano pervenuti ad approvare il progetto di legge sulla ripartizione dei seggi per circoscrizione elettorale in vista delle elezioni municipali e locali, per non avere raggiunto la maggioranza assoluta (55 voti favorevoli su 108 senatori). Su 62 senatori che hanno partecipato al voto, solo 48 hanno votato sì, uno ha votato no e tredici si sono astenuti.
L’11 agosto, si è aperta una seconda sessione straordinaria del Senato, dedicata esclusivamente all’esame e all’adozione dello stesso progetto di legge. Al termine di una seduta plenaria durata solo dieci minuti e boicottata dai senatori dell’opposizione, il Senato l’ha infine approvato all’unanimità. Sui 108 membri che compongono il Senato, 77 hanno preso parte al voto e hanno votato sì. Nessuno ha votato no e nessuno si è astenuto.
Negli ambienti politici di Kinshasa, l’annuncio della convocazione di una seconda sessione speciale del Senato è stato accolto come una bomba. Molti si sono chiesti se è possibile convocare due sessioni straordinarie del Parlamento nell’intervallo che intercorre tra due sessioni parlamentari ordinarie. Su questo punto, le opinioni sono diverse a seconda che si appartenga alla maggioranza o all’opposizione. Secondo la Maggioranza, la Costituzione fissa solo la durata della sessione straordinaria, un massimo di 30 giorni, ma non ne determina il numero. Pertanto, il Parlamento, o una delle sue camere, può essere convocato per più sessioni straordinarie, purché ciascuna non superi il periodo di 30 giorni.
Secondo l’opposizione, il Parlamento non può organizzare due sessioni parlamentari straordinarie consecutive. Per dimostrarlo, essa rimanda all’articolo 75 del Regolamento Interno del Senato:
“… Se l’ordine del giorno della sessione straordinaria non è stato esaurito entro i trenta giorni, essa (la sessione speciale) viene conclusa automaticamente … In questo caso, le materie dell’ordine del giorno rimaste in sospeso saranno esaminate con priorità durante la sessione ordinaria seguente come arretrati legislativi“.
Sembra quindi che la seconda sessione straordinaria del Senato sia stata convocata in violazione delle disposizioni previste nell’articolo 75 del suo Regolamento interno.
Ennesima violazione della Costituzione in vista?
Dopo il tacito rinvio sine die, da parte della Commissione elettorale, delle elezioni dei governatori provvisori delle nuove province, molte persone hanno cominciato a credere che queste elezioni non potranno più essere organizzate a breve termine. Già appaiono diversi scenari per evitare il vuoto giuridico in cui si troveranno le nuove province che già esistono legalmente ma senza alcun esecutivo che le governi. A questo proposito, due sono le tesi che si oppongono diametralmente.
Secondo la prima, sostenuta dalla Maggioranza Presidenziale (MP), il Capo dello Stato dovrebbe lui stesso procedere alla nomina, mediante ordinanza presidenziale, dei governatori delle nuove province. Per sostenere questa tesi, la MP si appoggia sull’articolo 198 della Costituzione, secondo cui “… Quando una crisi politica grave e persistente minaccia di interrompere il funzionamento regolare delle istituzioni provinciali, il Presidente della Repubblica può, con un’ordinanza deliberata in Consiglio dei ministri e previa consultazione con gli uffici di presidenza dell’Assemblea nazionale e del Senato, rimuovere dall’incarico il Governatore di una provincia”.
Secondo la MP, se il Capo dello Stato può, in certe condizioni, rimuovere dei governatori dalle loro funzioni, per contrappasso, può anche nominarli. Ma l’articolo 198 prosegue: “In questo caso (di sospensione di un governatore), la commissione elettorale nazionale indipendente organizza l’elezione del nuovo Governatore entro trenta giorni”.
Secondo la seconda tesi, promossa dall’opposizione ma anche da alcuni partiti politici della MP, è assolutamente necessario rispettare i termini della Costituzione in cui non vi è alcuna disposizione che autorizzi il presidente della Repubblica a nominare i governatori delle province, poiché tale competenza spetta alle Assemblee dei Deputati Provinciali. In effetti, l’articolo 80 della Costituzione del 2006 stipula che “il Presidente della Repubblica, mediante ordinanza e entro quindici giorni, rende ufficiale il mandato dei Governatori e dei vice governatori delle province eletti secondo l’articolo 198”, secondo cui “Il Governatore e il Vice Governatore sono eletti per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, dai deputati provinciali, all’interno o all’esterno dell’assemblea provinciale. Essi sono ufficializzati mediante ordinanza del presidente della Repubblica”.
Conseguenze
Queste ripetute violazioni dei testi legislativi provocano necessariamente disorientamenti, malumori, conflitti, divisioni, instabilità politica e contestazioni che impediscono la marcia normale della politica, la governabilità del Paese, lo sviluppo economico della società e il benessere stesso della popolazione.
Per il bene del Paese è quindi necessario e urgente ritornare al valore fondante della democrazia: il rispetto della legge fondamentale dello Stato (la Costituzione) e delle leggi che ne derivano.
Se ciò è un dovere per tutti, lo è prima di tutto per le persone che sono state elette alla guida delle Istituzioni dello Stato.