Congo Attualità n. 202

INDICE:

1. IL RAPPORTO DI ENOUGH PROJECT SUL COMMERCIO ILLEGALE DELL’ORO DEL KIVU

2. ROMPERE IL LEGAME TRA RISORSE NATURALI E CONFLITTI: ARGOMENTI IN FAVORE DI UNA LEGGE EUROPEA

 

1. IL RAPPORTO DI ENOUGH PROJECT SUL COMMERCIO ILLEGALE DELL’ORO DEL KIVU

Il 10 ottobre, in un rapporto sullo sfruttamento dei minerali da parte dei gruppi armati nell’est della RDCongo, Enough Project, un’organizzazione per i diritti umani con sede a Goma, ha rivelato che lo sfruttamento dell’oro apporta alle varie milizie una rendita di 500 milioni di dollari all’anno, con un contrabbando di almeno 12 tonnellate d’oro.

Nel suo rapporto, Enough Project fa notare che i gruppi armati hanno diminuito la loro attività di sfruttamento di altri minerali, come la cassiterite e il coltan, che richiedono ingenti mezzi per il trasporto, ma soprattutto a causa della legge statunitense Dodd Frank sui minerali di sangue, che impone alle industrie statunitensi di rendere pubblica l’origine dei minerali importati. L’obiettivo di tale legge è di poter ridurre il commercio di minerali estratti in zone di conflitto. Fidel Bafilemba, ricercatore presso Enough Project, spiega inoltre che l’oro è più facile da trasportare, il che facilita la sua commercializzazione illegale attraverso le frontiere, in una regione afflitta da numerosi conflitti armati. “Si può mettere in tasca l’equivalente di 20.000 dollari e attraversare tranquillamente la frontiera”, ammette il ricercatore di Enough Project. È così che l’oro è diventato il minerale di conflitto più importante dell’est della RDCongo.

In Particolare, l’ONG accusa l’M23 di finanziare le sue attività militari attraverso il commercio dell’oro illegalmente sfruttato e di utilizzare i ricavi di questo commercio illecito a favore dei suoi dirigenti e dei suoi alleati ruandesi e ugandesi, il che dimostra che la guerra attualmente condotta dall’M23 gli serve come copertura per facilitare il saccheggio delle enormi ricchezze della RDCongo.
Secondo Enough Project, l’M23 ha costruito alleanze militari con altri gruppi armati che controllano territori intorno alle miniere d’oro e ha tessuto una rete di contatti con commercianti stranieri, il che gli permette di fare contrabbando d’oro, soprattutto attraverso l’Uganda e il Burundi, dove è venduto sul mercato internazionale. Gran parte di quest’oro proveniente da zone di conflitto raggiunge poi i mercati  degli Emirati Arabi Uniti, per essere venduto alle raffinerie, prima di passare al settore industriale della gioielleria.

Secondo il rapporto, l’attuale comandante dell’M23, Sultani Makenga, ha ricuperato una rete di contrabbando d’oro che l’ex comandante Bosco Ntaganda aveva costruito nell’arco di diversi anni. Come capo militare del Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo (CNDP), precursore dell’M23, Ntaganda avrebbe negoziato, nel 2011, diversi contratti di vendita d’oro per un valore di diversi milioni di dollari, a Goma (RDCongo), a Kampala (Uganda) e a Nairobi (Kenya), con alcuni acquirenti d’oltre oceano, ma attraverso l’intermediario di commercianti congolesi. Nel 2012, quando Ntaganda era, di fatto, al comando dell’M23, egli ha facilitato il trasferimento di circa 325 chili d’oro, per un valore di 15 milioni di dollari, a Kampala, per esservi venduto.

Nel marzo 2013, Ntaganda si è arreso all’ambasciata americana in Rwanda, da dove è stato trasferito al Tribunale penale internazionale (CPI), perché accusato di crimini di guerra. Da allora, Makenga ha sostituito Ntaganda nei rapporti con i trafficanti d’oro in Uganda.

Per prendere il controllo su una quota maggiore del commercio dell’oro, l’M23 ha stretto alleanze con persone e gruppi armati che controllano grandi miniere nell’est della RDCongo. Si tratta di

• Sheka Ntabo Ntaberi, del Nduma Difesa del Congo (NDC), un gruppo armato attivo nel territorio di Walikale,

• Justin Banaloki, alias “Cobra Matata” , capo di un gruppo armato attivo nel distretto dell’Ituri,

• Hilaire Kombi, disertore dall’esercito congolese e capo di una milizia attiva nei territori di Beni e Lubero.

Superando divisioni etniche e politiche, queste alleanze si basano soprattutto sul guadagno economico.

Tre principali esportatori d’oro permettono all’M23 e ai gruppi armati associati di trarre profitto dal commercio dell’oro:

• Rajendra “Raju” Kumar, che attualmente opera attraverso Mineral Impex Uganda e in passato attraverso Machanga Ltd.

 • Mutoka Ruganyira, che attualmente opera attraverso Ntahangwa Mining Burundi e in passato attraverso Berkenrode

 • Madadali Sultanali Pirani, che attualmente gestisce Mineral Argento in Uganda.

Inoltre, uno dei principali esportatori congolesi avrebbe esportato oro, per diversi anni, dalle miniere controllate dalle Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (FDLR) e da altri gruppi armati: Evariste Shamamba, che attualmente gestisce lo stabilimento Namukaya e New Congocom Airlines.

Alcuni esempi.

Walikale.

Secondo il gruppo di esperti dell’ONU, parte dell’oro che Ntaganda ha tentato di vendere in Uganda, nel 2012, proveniva da giacimenti di Walikale controllati da Sheka, suo alleato. Sheka ha controllato la miniera d’oro di Omate, nel territorio di Walikale, dal maggio 2011 al gennaio 2012. L’oro sarebbe stato comprato da una società denominata AR-Oro con sede a Goma e una filiale a Dubai, entrambe gestite da Sibtein Alibhai. La sua ultima esportazione, di 10 kg d’oro per un valore di 525,371 $,  risale al 2 novembre 2011. Questa spedizione è stata molto controversa, perché il ministro provinciale delle miniere del Nord Kivu aveva rifiutato di firmare l’autorizzazione di esportazione, sospettando una frode. Tuttavia, AR-Oro è riuscita ad inviare l’oro, senza le firme delle autorità locali e attraverso il Ruanda, a Karim Somji, di Bujumbura, in Burundi. Somji gestisce una società di esportazione, la “gold and golden”, che esporta oro a Dubai.

Ituri.

Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, un’altra parte dell’oro che Ntaganda ha tentato di vendere a Kampala, nel 2012, l’ha ottenuto dagli alleati dell’M23 in Ituri. Nel 2012, l’M23 si è alleato con Justin Banaloki, alias “Cobra Matata”,  capo delle Forze Resistenti Patriottiche dell’Ituri (FRPI). Cobra Matata risiede a Bavi [una miniera d’oro] ed è un importante commerciante d’oro a Bunia. Cobra Matata vende il suo oro ad ufficiali dell’esercito ugandese e a commercianti congolesi che riforniscono “Mineral Argent” e Rajendra “Raju” Kumar, due esportatori con sede a Kampala. Secondo il gruppo di esperti dell’ONU, la prima società di Kumar, la Machanga Ltd., fu sanzionata dalle Nazioni Unite nel 2007, a causa dei suoi acquisti d’oro presso una milizia dell’Ituri. Da allora, Kumar ha continuato a esportare l’oro a Dubai attraverso una nuova società, la Mineral Impex Uganda. D’altra parte, sempre secondo gli esperti delle Nazioni Unite, “Mineral Argent” dichiara di esportare oro proveniente dal Sud Sudan, come paese di origine.

Beni – Lubero.

Mentre Ntaganda aveva alleati in gran parte a Walikale e in Ituri, Makenga sembra aver ampliato le alleanze dell’M23 a gruppi armati e a commercianti dei territori di Beni e di Lubero, nel nord del Nord-Kivu. Tra questi nuovi alleati, c’è Hilaire Kombi, che ha disertato l’esercito congolese nel giugno 2012 con il sostegno di Mbusa Nyamwisi, un influente parlamentare congolese. Nel mese di ottobre 2012, il gruppo di Kombi, l’Unione per la Riabilitazione della Democrazia in Congo (URDC), ha pubblicamente riconosciuto, in un comunicato, la sua connessione con l’M23. Kombi collabora anche con Paul Sadala, noto anche come maggiore Morgan, dell’Ituri.

Secondo una fonte militare congolese, alla fine di dicembre 2012, Kombi e Morgan hanno inviato, per conto dell’M23, circa 60 kg d’oro (per un valore di oltre 300.000 dollari) e 1,5 tonnellate d’avorio a Kasese, in Uganda, da consegnare a un generale ruandese. Una fonte prossima a Kombi ha rivelato che una parte dell’oro è rimasta a Kasese, custodita da un membro della famiglia di un ex ufficiale del CNDP, l’ex generale Bwambale Kakolele, oggetto di sanzioni da parte dell’Onu.

Secondo il gruppo d’esperti dell’Onu, l’oro e l’avorio avrebbero potuto servire come pagamento per la fornitura di armi al gruppo di Kombi da parte dell’M23.

Un’altra parte dell’oro procurato da Nkombi è venduta sul mercato di Bujumbura, in Burundi, attraverso un ufficiale di collegamento tra Nyamwisi e l’M23, Andy Patandjila, residente a Gisenyi, in Ruanda.  Secondo uomini d’affari congolesi a Bujumbura, in questo traffico sarebbe implicato anche il personale dell’ambasciata congolese a Bujumbura. Secondo queste fonti, si sospetta che il personale dell’ambasciata ottenga dell’oro da Patandjila e da altri commercianti di Goma, Bukavu e Uvira e lo introducano in Burundi su veicoli diplomatici. Secondo fonti prossime a Kombi, nel 2012 sarebbero state realizzate quattro spedizioni d’oro, per un totale di almeno 150 kg, presumibilmente appartenente a Makenga, e per un valore di 7 milioni di dollari. L’ambasciatore congolese in Burundi ha smentito qualsiasi tipo di implicazione personale o di gruppo nel commercio dell’oro tra Congo e Burundi e ha offerto la sua collaborazione per scoprire se qualcuno della sua equipe possa esservi coinvolto. Sempre secondo uomini d’affari congolesi a Bujumbura, una volta che l’oro proveniente da Beni e da Lubero arriva a Bujumbura, in Burundi, è acquistato da un uomo d’affari burundese, Mutoka Ruganyira, e da un altro acquirente non identificato di origine araba. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite e le autorità burundesi, Ruganyira è il titolare della società esportatrice più importante di Bujumbura, la Ntahangwa Mining che, nei primi otto mesi del 2012, ha esportato circa una tonnellata d’oro verso gli Emirati Arabi Uniti. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, nei primi mesi del 2012, Ruganyira ha venduto il suo oro tramite intermediari indiani al gioielliere Al Fath, di Sharjah. Da parte sua, Ruganyira afferma di aver venduto la Ntahangwa Mining nel 2011 e smentisce, quindi, eventuali acquisti di oro dal Congo negli ultimi anni.

Come si può constatare, entrando in connessione con individui come Kombi a Lubero, un parente di Kakolele in Uganda, Patandjila in Ruanda e il personale dell’ambasciata congolese in Burundi, l’M23 ha ampliato il suo controllo sia sulle fonti che sulle vie di transito dell’oro congolese.

Soluzioni.

a. Sanzioni.

La comunità internazionale ha fatto molto poco per combattere, in modo efficace, la vendita di oro proveniente da zone di conflitto. Nessuno dei soggetti citati sopra, o le società che attualmente gestiscono, sono stati oggetto di sanzioni da parte dell’ONU, degli USA o dell’UE. Le uniche sanzioni internazionali contro la società d’oro di conflitto sono state emanate nel 2007, ma i proprietari delle società sanzionate hanno immediatamente creato nuove imprese esportatrici d’oro con nomi diversi. In effetti, quando si sanzionano le aziende, i proprietari cambiano nome alle loro imprese ed eludono, in tal modo, le sanzioni e continuano a commerciare oro proveniente da zone di conflitto. L’applicazione di sanzioni alle persone che gestiscono e / o possiedono le società è, invece, il mezzo essenziale per evitare l’evasione dalle sanzioni.

L’imposizione di sanzioni sui proprietari effettivi delle società esportatrici citate nel rapporto (AR Gold, Silver Minerals, Mineral Impex Uganda, Ntahangwa Mining, Etablissement Namukaya, …) sarebbe un primo e fondamentale passo per mettere fine al commercio dell’oro proveniente da zone di conflitto dell’est della RDCongo. L’imposizione delle sanzioni richiederebbe anche che i governi della Regione dei Grandi Laghi iniziassero delle procedure giudiziarie contro questi esportatori. Non sarà facile, date le complicità dei governi stessi con queste reti di esportazione.

b. Dovere di diligenza ragionevole.

Ci sono due principali sfide da superare per conoscere la tracciabilità dell’oro.

In primo luogo, l’oro è facile da nascondere. D’altra parte, gli esportatori dichiarano di comprare oro solo all’interno del proprio paese o di comprarlo in paesi non sottoposti alle sanzioni dell’Onu e smentiscono, quindi, di comprare oro proveniente da zone di conflitto della RDCongo.

In secondo luogo, la tracciabilità dell’oro congolese proveniente da zone di conflitto diventa difficile quando l’oro è trasportato a mano su voli commerciali diretti verso i paesi consumatori, in particolare verso gli Emirati Arabi Uniti. È difficile individuare i partner  commerciali degli esportatori d’oro in Medio Oriente e di esigere loro di praticare una diligenza ragionevole. Negli Emirati Arabi Uniti , l’oro artigianale arriva a mano, in forma di polvere d’oro o di pepite e in volumi inferiori a 50 chili. Secondo le procedure doganali degli Emirati Arabi Uniti, il trasportatore deve dichiarare un compratore autorizzato destinatario della merce, ma non vi è alcun controllo. Il destinatario dichiarato può, in tal modo, essere o non essere il vero acquirente.

I raffinatori degli EAU affermano che nessuna quantità d’oro congolese proveniente da zone di  conflitto entra nelle loro strutture perché, dicono, non hanno contratti con fornitori artigianali, raffinano solo oro riciclato e rifiutano l’oro che potrebbe essere di origine congolese. Negli Emirati Arabi Uniti, la mancanza di esattezza e di chiarezza per quanto riguarda le importazioni d’oro e l’identità degli acquirenti costituiscono un vero problema.

Il primo passo per risolvere questi problemi sarebbe la raccolta di informazioni precise da parte dell’Independent Mineral Chain Auditor (IMCA, un organismo di controllo sulla catena di produzione ed esportazione del minerali) a livello della Conferenza Internazionale per la Regione dei Grandi Laghi (CIRGL). In secondo luogo, nei paesi di importazione, soprattutto negli EAU, i dati registrati alla dogana (quantità, qualità e valore dell’oro, nomi degli enti esportatori e importatori, destinatari, …) dovrebbero essere messi a disposizione delle raffinerie, dei produttori di gioielli, degli organismi statali di supervisione, come il Dubai Multi Commodity Centre (DMCC) e di eventuali osservatori esterni, in modo che sia possibile, attraverso controlli e verifiche, assicurarsi che l’oro importato non provenga da zone di conflitto e che non abbia contribuito ad alcuna forma di finanziamento di gruppi armati. Tale procedura è denominata “dovere di diligenza ragionevole” e la sua applicazione è richiesta dall’ONU e dall’OCSE.

Raccomandazioni.

1. Il Comitato per le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe aggiungere i nomi delle quattro persone sopra citate, alla lista di individui e gruppi già oggetto di sanzioni da parte dell’Onu. Imporre sanzioni su persone fisiche, piuttosto che sulle aziende, eviterebbe che i proprietari sanzionati ricorrano al semplice cambiamento di nome dell’azienda, per continuare ad operare.

2. L’inviata speciale del Segretario Generale dell’Onu per la Regione dei Grandi Laghi, Mary Robinson, e l’inviato speciale degli Stati Uniti per i Grandi Laghi, Russ Feingold, dovrebbero sollecitare l’Uganda, il Burundi e la RDCongo di prendere provvedimenti, secondo le rispettive legislazioni nazionali, contro questi esportatori.

3. Il governo degli Stati Uniti dovrebbe sollecitare gli Emirati Arabi Uniti ad intensificare i controlli normativi sulle importazioni d’oro, attraverso la verifica dell’autenticità dei documenti di esportazione e del’identità degli importatori d’oro.

4. L’inviata speciale dell’ONU, Mary Robinson, e l’inviato degli Stati Uniti, Russ Feingold, dovrebbero lavorare con i governi della RDCongo, del Ruanda e dell’Uganda, affinché la Conferenza Internazionale sulla Regione dei Grandi Laghi porti a termine il processo di certificazione e di verifica indipendente della filiera mineraria, progettato per indagare sulla frode e sanzionare gli esportatori dei minerali provenienti da zone di conflitto.[1]

2. ROMPERE IL LEGAME TRA RISORSE NATURALI E CONFLITTI: ARGOMENTI IN FAVORE DI UNA LEGGE EUROPEA

Un gruppo di 58 organizzazioni non governative europee e internazionali esorta la Commissione Europea ad approvare una normativa che imponga agli operatori economici di esercitare un dovere di diligenza sulle loro catene di approvvigionamento di risorse naturali, in modo da non partecipare al finanziamento di conflitti o di violazioni dei diritti umani attraverso la produzione e il commercio di risorse naturali. Il carattere internazionale delle moderne catene di approvvigionamento comporta il rischio che risorse naturali che hanno alimentato alcuni dei conflitti più brutali del mondo siano comprate e vendute a livello internazionale, anche da società che operano nell’ambito dell’Unione Europea (UE).
L’UE è il più grande blocco commerciale del mondo e sede di diverse grandi società mondiali che importano materie prime e le trasformano. La mole del mercato europeo dà all’UE la capacità di influenzare le catene di approvvigionamento mondiali e di promuovere un approvvigionamento trasparente e responsabile anche in altri Paesi. Secondo il diritto internazionale ed europeo sui diritti umani, gli Stati membri dell’UE hanno il dovere di assicurarsi che le imprese che operano sui rispettivi territori non contribuiscano direttamente o indirettamente, attraverso le proprie attività, a violazioni dei diritti umani. Recentemente, la Commissione Europea ha iniziato una consultazione su una “eventuale iniziativa dell’UE in favore di un approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio”. L’impegno che la Commissione Europea ha preso per sostenere e utilizzare la guida dell’OCSE sul dovere di diligenza in zone di conflitto o ad alto rischio è già un passo importante.

Le ONG esortano la Commissione Europea ad elaborare una legislazione che:

• Instauri un obbligo giuridico vincolante per gli operatori economici, affinché esercitino il dovere di diligenza sulle loro catene di approvvigionamento, al fine di identificare e prevenire il rischio di alimentare conflitti e violazioni dei diritti umani;

• Riconosca l’obbligo degli Stati e delle imprese di proteggere e di rispettare i diritti umani come definiti nella Carta internazionale sui diritti umani e la necessità di facilitare l’accesso delle vittime alla giustizia;

• Si applichi a tutti le fasi della catena di approvvigionamento;

• Abbia una copertura geografica mondiale. Ciò significa che il dovere di diligenza deve essere esercitato su tutte le catene di approvvigionamento delle risorse naturali provenienti da qualsiasi zona di conflitto o ad alto rischio;

• Abbia un campo di applicazione che copra tutte le risorse naturali;

• Si basi su un approccio centrato sui rischi e prenda in considerazione l’impatto sugli individui e sulle comunità.

Rompere i legami tra risorse naturali e conflitti.

Per decenni, il commercio dei minerali, delle pietre preziose e di altre materie prime hanno avuto un ruolo centrale nel finanziamento e il mantenimento di alcuni dei conflitti più brutali del pianeta, indebolendo ancor più degli stati già fragili. I proventi ottenuti dal commercio delle risorse naturali possono procurare ai gruppi armati ribelli i mezzi per continuare la loro attività. In molti casi, questi gruppi sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Negli ultimi 60 anni, almeno il 40% dei conflitti erano relazionati con lo sfruttamento delle risorse naturali. La loro presenza su un determinato territorio raddoppia il rischio di conflitto. Inoltre, la crescente concorrenza mondiale per l’accesso alle risorse naturali dei paesi in via di sviluppo contribuisce ad aumentare il rischio di conflitti. Le ricerche condotte da ONG e dalle Nazioni Unite mostrano che le risorse naturali sono estratte in zone in cui le attività rappresentano un rischio reale di finanziamento dei conflitti, dell’instabilità e delle violazioni dei diritti umani. Queste risorse entrano poi nelle catene di approvvigionamento mondiali, attraverso le quali sono commercializzate e trasformate per la produzione di una varietà di prodotti industriali e di consumo. Una solida normativa europea, basata sul quadro già elaborato dall’OCSE e dalle Nazioni Unite sul dovere di diligenza, permetterebbe di garantire che i minerali commercializzati nell’UE sono esenti da legami con conflitti o violazioni dei diritti umani. Se correttamente applicata, questa normativa potrebbe contribuire anche ad avere economie più stabili nei paesi esposti a dei rischi di conflitto, attraverso la promozione di una gestione trasparente e responsabile delle stesse risorse naturali.

Prendere come punto di partenza le normative internazionali già esistenti.

L’obbligo degli Stati di proteggere i diritti umani è ben sviluppato nel diritto internazionale.
In base a tale obbligo, gli Stati devono in primo luogo assicurarsi che le imprese che operano in zone di conflitto, in cui vi è un elevato rischio di violazioni dei diritti umani, non siano implicate in tali crimini. Ciò richiede che si faccia tutto il possibile affinché le imprese identifichino, prevengano e riducano i rischi connessi con le loro attività nei confronti dei diritti umani. I principi guida delle Nazioni Unite relativi alle imprese e ai diritti umani, definiscono la responsabilità che le imprese hanno di rispettare i diritti umani, tra cui la responsabilità di applicare un dovere di diligenza sui diritti umani. Essi fanno specifico riferimento alla responsabilità che gli Stati hanno per garantire che le imprese che operano in contesti di conflitto non siano coinvolte in violazioni dei diritti umani.

Gli argomenti a favore di una legislazione.

15 anni di rapporti sui legami tra i minerali e i conflitti che devastano l’est della RDCongo, di denunce presentate ai punti di contatto nazionali dell’OCSE e di sanzioni imposte dalle Nazioni Unite non sono stati sufficienti per costringere le imprese ad esaminare con più cura le loro catene di approvvigionamento nella regione. La pressione generata dalla legislazione, come lo dimostra l’approvazione della sezione 1502 della legge statunitense Dodd-Frank nel 2010, è il modo più efficace per obbligare le imprese a prendere delle misure a favore di filiere d’approvvigionamento più responsabili. A meno che non siano obbligate dalla legge, la maggior parte delle società non faranno sforzi sufficienti per assicurarsi che i loro acquisti non abbiano servito a finanziare conflitti, nonostante gli obblighi internazionali esistenti. Oggi, oltre l’80% delle imprese europee che utilizzano i quattro minerali coperti dalla legge degli Stati Uniti non hanno ancora reso pubblico le loro politiche di controllo sulle loro filiere di approvvigionamento. Sembra addirittura che non abbiano fatto nulla per evitare che i minerali che usano finanzino dei conflitti. Una normativa dell’UE sul dovere di diligenza applicato alla filiera di approvvigionamento potrebbe generare un’importante evoluzione del mercato globale verso un approvvigionamento più responsabile delle risorse naturali.

La forma che dovrebbe assumere una tale normativa.

Affinché questa normativa europea possa garantire che tutte le risorse naturali introdotte sul mercato interno europeo siano state ottenute in modo responsabile, deve:

• essere sufficientemente ampia, in modo tale che sia applicata, senza eccezioni, a tutte le risorse naturali prodotte in qualsiasi zona di conflitto, o di alto rischio di conflitto, in cui l’estrazione e la commercializzazione rischiano di contribuire o di essere associate a gravi impatti negativi, tra cui le violazioni dei diritti umani e i conflitti;

• proteggere le imprese responsabili ed evitare l’embargo totale. Ciò richiede che le imprese valutino gli impatti negativi attuali e potenziali delle loro attività;

• esigere che le imprese adottino e attuino una strategia di gestione dei rischi che possa permettere di prevenire o attenuare i rischi identificati, come ad esempio gravi violazioni dei diritti umani e conflitti;

• esigere delle indagini regolari e indipendenti, i cui rapporti dovrebbero essere resi pubblici in modo tempestivo e continuo;

• introdurre un meccanismo sanzionatorio in materia di diligenza per i casi in cui le imprese deliberatamente ignorassero i segnali di allarme circa la loro filiera di approvvigionamento e utilizzassero consapevolmente risorse che hanno finanziato un conflitto o la violazione di diritti umani.

Misure di accompagnamento.

Il fatto di esigere dalle imprese europee che effettuino un approvvigionamento responsabile delle risorse naturali è un passo essenziale nella prevenzione e nella lotta contro i conflitti che nascono attorno alla commercializzazione delle risorse naturali. Tuttavia, al fine di contribuire alla stabilizzazione e allo sviluppo a lungo termine dei paesi in cui le risorse naturali stanno alimentando conflitti e violazioni dei diritti umani, la legislazione europea deve iscriversi nella logica di un approccio complementare più ampio, affrontando le cause profonde dei conflitti. Questo potrebbe includere un supporto per la riforma della governance, del settore della sicurezza e della gestione delle risorse naturali. La legislazione europea relativa al dovere di diligenza deve essere accompagnata da programmi di assistenza allo sviluppo, per rafforzare la capacità delle autorità locali e delle comunità locali a gestire le loro risorse naturali in modo sostenibile.

Le conseguenze dell’inazione.

Senza una legislazione che imponga alle imprese europee di sanare la loro filiera di approvvigionamento, sarà impossibile verificare quali azioni le società intraprendano, al fine di assicurarsi che le loro attività in zone di conflitto o di elevato rischio non finanzino il conflitto stesso. Senza una legislazione, è certo che le risorse naturali la cui estrazione e commercializzazione va a beneficio di gruppi armati, continueranno ad entrare nel territorio dell’Unione Europea. La poca chiarezza nella gestione della catena di approvvigionamento, come nel caso delle aziende europee, contribuisce alla violenza e alle violazioni dei diritti umani nei territori ricchi di risorse naturali, con conseguenze catastrofiche per le popolazioni e le economie locali. I conflitti finanziati con materie prime molto ricercate generano spesso massicci spostamenti di popolazione e insicurezza alimentare e impediscono gli sforzi per una ricostruzione post – conflitto. La Commissione Europea deve garantire che le imprese che operano sul suo territorio e che utilizzano risorse naturali importate se le procurino in modo da beneficiare sia la popolazione locale dei paesi produttori che le imprese e i consumatori europei. Il miglior modo, per l’UE, di garantire che le imprese europee non contribuiscano ad alcun conflitto e a qualsiasi violazione dei diritti umani è quello di introdurre una normativa efficace che definisca i parametri capaci di obbligare le imprese ad esercitare il principio del dovere di diligenza sulla loro filiera di approvvigionamento delle materie prime.[2]