a cura di Human Right Watch
SOMMARIO
INTRODUZIONE
I. ARGOMENTI A FAVORE DI CAMERE SPECIALIZZATE MISTE
II. BASE GIURIDICA, STRUTTURA E COMPOSIZIONE
1. Necessità di una legge nazionale.
2. Camere integrate nel sistema giudiziario nazionale
3. Composizione della camera specializzata mista
III. COMPETENZA MATERIALE E TEMPORALE
1. Competenza per giudicare i crimini internazionali gravi
2. Mandato
3. Competenza temporale
4. Competenza universale
IV. CRITERI DI PROCEDURA
1. Diritti della difesa
2. Responsabilità penale individuale
3. Responsabilità penale dei minori fino a 18 anni di età
4. Protezione delle vittime, dei testimoni e del personale giudiziario
5. Valutazioni delle prestazioni delle camere specializzate in parlamento
V. PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE
1. Partecipazione di personale internazionale
2. Necessità di accordi regionali di cooperazione giudiziaria
3. Ruolo dell’Unione Africana
4. Ruolo del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
VI. ALTRE MISURE CONTRO I CRIMINI COMMESSI IN RDC
INTRODUZIONE
Il 1° ottobre 2010, l’Alto Commissariato per i diritti dell’uomo dell’ONU (HCDH) ha pubblicato il “rapporto del progetto mapping” (raccolta di informazioni regione per regione, ricollocate nel loro contesto storico) sulle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) dal 1993 al 2003.
Il rapporto nota che il periodo coperto dal progetto di mapping è “probabilmente uno dei capitoli più tragici della storia recente della RDC”. Questi dieci anni, indica il rapporto, sono “stati segnati da una serie di grandi crisi politiche, di guerre e di numerosi conflitti etnici e regionali che hanno provocato la morte di centinaia di migliaia, addirittura di milioni, di persone”. Il rapporto nota che “rari sono stati i civili, congolesi e stranieri, viventi sul territorio della RDC che hanno potuto sfuggire a queste violenze”. Se il rapporto documenta i crimini perpetrati da numerosi gruppi armati in Congo, afferma anche che molti dei crimini più gravi sono stati commessi, nel 1996 e 1997, dall’esercito ruandese (Esercito Patriottico Ruandese, APR) e dai suoi alleati, il gruppo ribelle congolese dell’AFDL.
Il rapporto indica che gli attacchi commessi dall’APR e dall’AFDL “rivelano molti elementi che, se comprovati davanti a un tribunale competente, potrebbero essere qualificati di crimini di genocidio”. Almeno, conclude il rapporto, “le informazioni raccolte finora permettono di confermare fermamente che questi [attacchi] erano sicuramente dei crimini contro l’umanità.”
Il rapporto di mapping spiega che, dopo che l’esercito ruandese e i suoi alleati congolesi avessero varcato la frontiera nel 1996, per entrare nell’est del Congo, essi hanno lanciato “degli attacchi, come sembra, sistematici e generalizzati” contro gli Hutu. Il rapporto descrive, infatti, ciò che sembra “un vero perseguimento spietato e una serie di vasti massacri di rifugiati hutu”, che hanno causato la morte di “varie decine di migliaia” di persone. Il rapporto dichiara che “l’uso estensivo di armi bianche, principalmente dei martelli, e l’apparente natura sistematica dei massacri dei superstiti, fra cui donne e bambini, dopo la presa dei campi [dei rifugiati], potrebbero indicare che i numerosi decessi avvenuti non siano imputabili alle conseguenze della guerra o assimilabili ai danni collaterali”. Il rapporto infatti precisa che “tra le vittime, c’era una maggioranza di bambini, di donne, di anziani e di malati, spesso sottoalimentati, che non rappresentavano nessun rischio per le forze attaccanti”.
Il rapporto descrive anche i massacri sistematici di Hutu congolesi che non avevano svolto nessun ruolo nel genocidio ruandese, ma che sono stati spietatamente uccisi nel corso di riunioni pubbliche e nei posti di controllo eretti dall’esercito ruandese o dai loro alleati congolesi dell’AFDL, portati poi in disparte e uccisi. Il rapporto stabilisce che “i molteplici attacchi contro gli Hutu residenti in Zaire [attualmente RDCongo], che non facevano quindi parte del gruppo dei rifugiati ruandesi, sembrano confermare che erano tutti gli Hutu, come tali, che erano presi di mira” e conclude che le ricerche hanno rivelato “vari elementi, se comprovati davanti a un tribunale competente, potrebbero essere qualificati di crimini di genocidio.”
È la presunta selezione degli individui sulla base della loro appartenenza etnica – indipendentemente dal fatto che fossero ruandesi o congolesi, combattenti o civili – che solleva la questione di un’eventuale qualificazione di certi crimini commessi in Congo come “crimini di genocidio”.
Il rapporto è un forte richiamo alla gravità dei crimini commessi in Congo e alla scandalosa mancanza di giustizia. Se seguito da una forte azione a livello nazionale e internazionale, questo rapporto potrebbe contribuire in modo cruciale a mettere un termine all’impunità e a rompere il circolo vizioso della violenza in Congo e, più generalmente, nella regione dei Grandi Laghi.
La cultura onnipresente dell’impunità ha contribuito a ripetuti cicli di violenza, nel cui quadro i civili sono stati sistematicamente il bersaglio di tutte le parti successivamente coinvolte nel conflitto. L’impunità per i crimini internazionali gravi è stata uno dei principali ostacoli alla pace e alla stabilità nella RDC e nella regione dei Grandi Laghi. La mancanza di inchieste e di procedimenti giudiziari contro gli autori dei gravi crimini perpetrati contro i civili ha creato la percezione che questi crimini sarebbero stati tollerati. I capi dei gruppi ribelli le cui truppe hanno commesso delle atrocità, sono spesso promossi a posti di alto livello in seno all’esercito congolese, incoraggiando così la creazione di nuovi gruppi ribelli. Una volta integrati nelle file dell’esercito nazionale, questi ex capi ribelli perpetuano spesso il loro comportamento passato, commettendo nuove atrocità.
Il rapporto del progetto mapping dell’ONU sottolinea che la lotta contro l’impunità è indispensabile per mettere un termine al ciclo della violenza.
Il rapporto analizza il sistema giudiziario congolese per vedere se abbia la capacità di giudicare i crimini descritti e stima che, nonostante le recenti riforme giudiziarie intraprese dal governo col sostegno di finanziatori internazionali, il sistema giudiziario congolese non ha la capacità, a corto o a medio termine, di affrontare le sfide della repressione dei crimini commessi nel passato e contemplati dal diritto internazionale. Il rapporto del progetto mapping enuncia allora una lista di opzioni giudiziarie possibili per trattare i crimini repertoriati.
Il rapporto dettaglia i vantaggi e gli inconvenienti di una gamma di varie opzioni diverse: il ruolo che potrebbe svolgere la Corte Penale Internazionale (CPI), il ruolo di stati terzi in virtù dell’applicazione del principio di competenza universale, la creazione di un tribunale internazionale o di un tribunale misto indipendente dal sistema giudiziario congolese o, infine, di camere specializzate miste in seno al sistema giudiziario congolese. Tenuto conto della mancanza di capacità del sistema giudiziario nazionale congolese e di numerosi fattori che costituiscono un ostacolo alla sua indipendenza, il rapporto manifesta una forte preferenza per la creazione di un modello misto, composto da personale nazionale e internazionale, incaricato di rendere giustizia alle vittime delle gravi violazioni ivi descritte.
Human Rights Watch sostiene l’idea di un modello analogo, proponendo la creazione di una “camera mista”, un’istituzione nazionale integrata nel sistema giudiziario congolese con la partecipazione temporanea di personale internazionale che potrebbe dare alla camera stessa un carattere di credibilità, indipendenza ed esperienza, indispensabile per giudicare gli individui, congolesi e non congolesi, che portano la maggior parte di responsabilità in questi crimini.
I. ARGOMENTI A FAVORE DI UNA CAMERA SPECIALIZZATA MISTA.
Si tratterebbe di un’istituzione nazionale che, integrata nel sistema giudiziario congolese, applicherebbe le leggi e procedure congolesi, ma disporrebbe di magistrati propri, di una procura e una cancelleria proprie e di uffici propri per le vittime e la difesa. Essa tratterebbe esclusivamente i crimini di guerra passati e presenti, comprese le violenze sessuali, i crimini contro l’umanità e gli atti di genocidio e includerebbe temporaneamente del personale non congolese.
Una camera mista in seno al sistema giudiziario nazionale sarebbe conforme al principio secondo cui spetta sOprattutto agli Stati reprimere i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e gli atti di genocidio perpetrati sul loro territorio. Creata dalle autorità congolesi e integrata nel sistema giudiziario nazionale, la camera mista avrebbe un forte carattere nazionale che faciliterebbe la sua appropriazione da parte delle autorità e della popolazione stessa. A lunga scadenza, essa potrebbe giovare anche al sistema giudiziario congolese, perché rafforzerebbe le sue capacità e potrebbe essere in linea con gli sforzi internazionali attuali che mirano a rinforzare lo stato di diritto in RDC.
La partecipazione ufficiale di periti non congolesi che è l’essenza di questa proposta di “camera mista”, si rivela necessaria, a causa dell’estrema complessità dei crimini da giudicare e dell’attuale debolezza strutturale del sistema giudiziario congolese.
Attualmente, sono i tribunali militari congolesi che giudicano i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e gli atti di genocidio, anche se questi crimini non sono chiaramente definiti nel codice penale militare attuale.
Il progetto di legge sull’inclusione dello Statuto di Roma della CPI nel diritto nazionale congolese non è stato ancora approvato dal parlamento congolese, ma una volta approvato, questi crimini sarebbero allora di competenza dei tribunali civili.
Giudicare questo tipo di crimini si rivela complesso per un certo numero di ragioni. Gli autori possono essere degli individui che hanno occupato o possono occupare ancora posti elevati e hanno potere. Perseguire degli individui che potrebbero aver ordinato il crimine piuttosto che averlo commesso personalmente o che ne sono responsabili in virtù della loro responsabilità di comando, è un compito arduo. Infatti, l’esperienza internazionale dimostra che occorre avere un’esperienza considerevole in materia di inchieste e di strategia dei processi per provare il legame tra gli atti commessi e gli ordini o l’assenso emanati dai superiori. Altrettanto cruciali sono la capacità di organizzare delle procedure giudiziarie che garantiscano un processo equo e privo di ingerenza politica, e la capacità di proteggere i testimoni e il personale giudiziario.
La partecipazione di periti internazionali che hanno una particolare competenza nella gestione di inchieste e di processi criminali complessi può rivelarsi allora capitale per il caso della RDCongo.
Nonostante che nel corso degli ultimi anni, i tribunali militari congolesi si siano dimostrati estremamente innovatori nell’applicazione dello Statuto di Roma e benché abbiano giudicato importanti casi che hanno creato dei precedenti, il sistema giudiziario militare rimane sempre un’istituzione molto debole e parziale. Finora, quasi tutti i processi si sono concentrati su degli accusati di rango intermedio o inferiore e molto rare sono state le azioni tentate contro gli alti responsabili dell’esercito e del governo. Sia la giustizia civile che militare mancano assolutamente di mezzi e sono rosi dall’ingerenza politica. Una seria riforma giudiziaria e un ambiente politico favorevole si rivelano indispensabili per affrontare tali problemi, ma questo processo potrebbe prendere degli anni.
La creazione di una camera mista in seno al sistema giudiziario congolese col sostegno di personale internazionale potrebbe procurare al sistema giudiziario nazionale quello slancio di cui ha bisogno per lottare contro l’impunità endemica di cui beneficiano finora gli autori dei crimini più gravi. La partecipazione di periti internazionali con esperienza di dossier complessi sarebbe temporanea e potrebbe essere un appoggio all’apparato giudiziario congolese in una fase di transizione e di riforma.
II. BASE GIURIDICA, STRUTTURA E COMPOSIZIONE
1. Necessità di una legge nazionale.
Per essere pienamente integrata nel sistema giudiziario congolese, la camera mista dovrebbe essere creata in virtù di una legge nazionale.
Concretamente, la camera potrebbe essere istituita dalla promulgazione di una legge congolese.
L’articolo 149 della Costituzione congolese prevede la creazione di “giurisdizioni specializzate”. Le “camere specializzate” come descritte nel progetto di legge redatto dal governo congolese possono corrispondere a tale “giurisdizione specializzata”. E’ importante una qualificazione giuridica chiara delle camere specializzate, per garantire la loro indipendenza. Il carattere speciale della giurisdizione si giustifica per la gravità dei crimini trattati.
Una nuova legge dovrebbe precisare la composizione e le attività della camera specializzata mista e definire la partecipazione del personale internazionale. Per avere il maggior impatto possibile sul sistema giudiziario congolese, la camera dovrebbe operare conformemente alle leggi e procedure penali congolesi. A questo riguardo, è capitale che sia adottato il progetto di legge sullo Statuto della CPI, per poter incorporare nella legislazione nazionale i crimini di competenza della CPI e dotare il sistema giudiziario civile della competenza necessaria per giudicare questi crimini.
2. Una camera integrata nel sistema giudiziario nazionale
La camera specializzata mista dovrebbe essere integrata nel sistema giudiziario civile. Si tratta infatti di un’esigenza della costituzione congolese e, nello stesso tempo, delle norme accettate a livello internazionale. La situazione esatta della camera mista in seno ai tribunali civili (a livello di un tribunale di prima istanza o di una corte d’appello, per esempio) è ancora da determinare. Secondo il progetto di legge, questa giurisdizione specializzata sarebbe costituita di quattro camere specializzate di primo grado, localizzate presso una corte d’appello. Il “cuore” della giurisdizione specializzata sarebbe composto da un presidente, un avvocato generale e un cancelliere unici, con sede, per esempio, a Kinshasa. Questa struttura centrale permetterebbe di garantire alle quattro camere specializzate un approccio armonioso e comune delle loro strategie di investigazione, della protezione dei testimoni e di certi aspetti amministrativi.
La camera mista potrebbe avere una sede fissa, pur avendo la possibilità di una certa mobilità, per tenere certi processi vicino al luogo in cui i crimini sono stati commessi. Ciò potrebbe permettere un maggior accesso delle vittime alla giustizia.
Converrà esaminare attentamente come si potrà ricorrere in appello per le decisioni di suddetta camera. La Camera potrebbe disporre di una propria divisione d’appello in cui siano presenti dei giudici internazionali. Il progetto di legge prevede tre camere specializzate d’appello (Kinshasa/Gombe, Goma e Kananga). Come per le camere di primo grado, la presenza di giudici internazionali in appello potrebbe essere concepita come temporanea e decrescente. È importante, infatti, evitare che inchieste e processi ben condotti siano annullati in appello, a causa di un’ingerenza politica o di una mancanza di perizia. Il progetto di legge prevede che i verdetti resi da queste tre corti d’appello possano essere oggetto di una cassazione (articolo 58). Questa procedura è importante. Converrà quindi prevedere che, per le stesse ragioni precedenti, anche la corte di cassazione possa avere, eccezionalmente, una camera specializzata mista, per dirimere i casi che emanano dalle camere specializzate. Per questi casi e durante un periodo transitorio, la legge dovrebbe garantire una presenza specifica di giudici internazionali, come in tutti gli altri livelli della giurisdizione specializzata.
3. Composizione della camera specializzata mista
La camera mista avrebbe evidentemente i suoi propri giudici. Tuttavia, per proteggere pienamente l’istituzione da ogni ingerenza politica e per aumentare la sua efficacia, sarebbe indispensabile che la camera disponesse di una propria procura, per le inchieste e le indagini e di una propria struttura amministrativa o cancelleria.
I magistrati delle camere specializzate dovranno adempiere le loro funzioni in modo indipendente e dovranno astenersi da ogni attività che potrebbe compromettere tale indipendenza.
La procedura di nomina dei magistrati alle camere specializzate miste dovrebbe essere conforme alla procedura di nomina dei magistrati prevista nella costituzione (nomina da parte del presidente della repubblica su proposta del Consiglio superiore della magistratura).
La cancelleria esercita essenzialmente delle funzioni amministrative legate al funzionamento della camera, particolarmente il reclutamento del personale, la gestione delle finanze, della sicurezza, degli elementi di prova e dei documenti destinati al processo, delle traduzioni o dei centri di detenzione.
La cancelleria assolverebbe anche certe funzioni di un’importanza capitale per garantire, da una parte, il rispetto dei diritti degli accusati ad un processo equo e, d’altra parte, la protezione delle vittime e dei testimoni. Si tratta particolarmente di facilitare il lavoro della difesa e degli avvocati delle vittime, di assicurare la protezione dei testimoni e di gestire il lavoro di sensibilizzazione delle popolazioni locali ai processi.
Tenuto conto dell’ampiezza dei crimini sessuali commessi in Congo, sarebbe particolarmente importante per la camera mista di promuovere la lotta contro l’impunità per questi crimini. La camera dovrebbe poter disporre di mezzi complementari, come, per esempio, una “unità specializzata in violenze sessuali” come parte della Procura.
L’inclusione di personale internazionale in ciascuna delle componenti della camera specializzata mista si rivela indispensabile. Questa presenza internazionale potrebbe essere adattata in funzione dei bisogni, sarebbe temporanea e si iscriverebbe in una strategia di “ritiro progressivo”.
III. COMPETENZA MATERIALE E TEMPORALE
1. Competenza per giudicare i crimini internazionali gravi
Una relazione dinamica tra le camere specializzate e i tribunali ordinari è primordiale, perché permetterà di non intasare le camere specializzate con casi meno gravi.
Per quanto riguarda la competenza, le camere specializzate (la giurisdizione specializzata) dovrebbero avere la priorità, pur riconoscendo loro la facoltà di decidere quali saranno i casi che queste dovranno trattare e quali casi invece potranno rinviare ai tribunali ordinari.
La camera mista dovrebbe avere la priorità per trattare i casi di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e di atti di genocidio. Ciò non impedirebbe categoricamente ad altri tribunali locali di esercitare la loro competenza per giudicare questi crimini, ma la camera mista avrebbe la priorità per trattare i casi che corrispondono al mandato che gli è affidato.
Sarà importante definire una procedura che possa stabilire precisamente come fare questa ripartizione nella pratica. Per evitare una giustizia “a due velocità”, sarà necessario delineare una strategia di rafforzamento delle rispettive competenze e di cooperazione tra le camere specializzate e i tribunali ordinari.
2. Mandato e identificazione dei principali imputati
La camera mista dovrebbe perseguire le “persone che hanno la maggior parte di responsabilità” nella commissione di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e atti di genocidio. Dovrebbe focalizzarsi con priorità sugli alti responsabili politici o militari, ma potrebbe interessarsi anche di altre persone che, trovandosi più in basso nella catena di comando, possono tuttavia, secondo la gravità dei crimini o la loro ampiezza, “averne la maggior parte di responsabilità”.
La camera potrebbe processare tutte le persone, compresi gli stranieri, che hanno commesso, su territorio congolese, dei crimini che sono di sua competenza.
3. Competenza temporale:
Le camere specializzate potranno essere non solo uno strumento di lotta contro l’impunità per i crimini del passato commessi a partire dal 1990, ma anche per i gravi crimini che continuano ad essere commessi ancora oggi, particolarmente nell’est del paese. La competenza temporale della camera mista potrebbe infatti estendersi anche al periodo posteriore a giugno 2003, affinché si possano iniziare delle inchieste e dei processi per i gravi crimini internazionali che sono di sua competenza e che continuano ad essere commessi anche attualmente. Converrebbe dunque prendere in considerazione l’utilità di conservare le camere specializzate, nella loro composizione “nazionale”, anche quando il periodo della presenza di personale internazionale sia terminato.
4. Competenza universale:
Human Rights Watch si rallegra dell’inclusione specifica di disposizioni che conferiscono una competenza universale alle camere specializzate. La competenza universale è un importante strumento di sicurezza nella lotta contro l’impunità, perché permette di perseguire i responsabili di gravi crimini, anche quando sono fuggiti dal luogo dei crimini o quando le autorità del loro paese non vogliono perseguirli o quando non esiste nessun tribunale internazionale specifico. Essa si interessa dei gravi crimini internazionali, indipendentemente dalla nazionalità dei presunti autori e dal luogo in cui i crimini sono stati commessi.
IV. CRITERI DI PROCEDURA
1. Diritti della difesa:
Sarebbe particolarmente utile distinguere tra i diritti di due categorie di persone: l’indiziato e l’accusato. A questo proposito, le disposizioni dello Statuto di Roma potrebbero servire come modello. Gli articoli 44 e 49 del progetto di legge sembrano indicare che un accusato potrebbe essere rappresentato da una persona che non sia un avvocato (“difensore” o “ogni persona che egli [il presidente] giudichi atto ad assicurare efficacemente la difesa”). Per la gravità dei crimini esaminati, della complessità delle procedure e della severità delle pene incorse, gli accusati davanti alle camere specializzate devono avere il rigoroso diritto ad essere rappresentati da un avvocato.
2. Responsabilità penale individuale:
Il progetto di legge, all’articolo 23, prevede che la responsabilità penale per i fatti di competenza della camera specializzata mista incombe sulle persone fisiche, in modo individuale. L’articolo 25 dello Statuto di Roma chiarifica le diverse modalità di implicazione di un individuo nei crimini (per esempio: commissione diretta, solo o congiuntamente con altri, ordine o incoraggiamento a commettere, assistenza finanziaria o di altro tipo alla commissione di crimini, ecc..).
3. Responsabilità penale dei minori fino a 18 anni di età:
Human Rights Watch raccomanda che nel progetto di legge sia aggiunto un articolo che escluda specificamente la responsabilità penale dei minori fino a 18 anni di età nel momento dei fatti.
Il fenomeno di reclutamento e di arruolamento forzato dei bambini soldato è purtroppo molto frequente in RDC. È tuttavia riconosciuto internazionalmente che i bambini soldato sono principalmente delle vittime dei conflitti in cui sono spesso costretti a commettere dei crimini gravi.
4. Protezione delle vittime, dei testimoni e del personale giudiziario:
La protezione delle vittime, dei testimoni e del personale giudiziario è un aspetto essenziale del buon svolgimento di processi relativi a crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio. L’esperienza sia presso tribunali internazionali e misti, sia presso tribunali nazionali congolesi, dimostra che le vittime e i testimoni in questi casi sono molto spesso in una situazione vulnerabile, sia sul piano fisico che psicologico. Per questo, il progetto di legge dovrebbe prevedere la creazione, in seno alla cancelleria, di un’unità speciale di protezione delle vittime, dei testimoni e del personale giudiziario, composta da specialisti della protezione e da psicologi.
5. Valutazioni delle attività delle camere specializzate da parte del parlamento:
L’articolo 19 del progetto di legge prevede delle regolari valutazioni dell’attività delle camere specializzate da parte del parlamento. Tali valutazioni sono cruciali per la trasparenza e la buona gestione delle camere specializzate. Non è tuttavia chiaro che il parlamento abbia l’esperienza necessaria per condurre queste valutazioni. Si suggeriamo dunque che l’articolo 19 sia emendato, per prevedere che le valutazioni siano condotte da un comitato indipendente composto da periti, anche se sotto gli auspici del parlamento. Sulla base di queste valutazioni, il parlamento dovrebbe avere la competenza di emettere una raccomandazione, ma non di prendere una decisione, in quanto alla necessità o no di prolungare il mandato delle camere specializzate. Ciò permetterebbe di evitare ogni politicizzazione delle camere stesse.
V. PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE
1. La partecipazione di personale internazionale.
Costituire dei dossier contro alti comandanti responsabili di gravi crimini internazionali è un compito che richiede delle competenze particolari. In qualsiasi paese del mondo, sarebbe irragionevole chiedere al normale personale giudiziario, che tratta generalmente di crimini ordinari, di indagare con successo su questo tipo di crimini internazionali. Di conseguenza, l’inclusione di personale internazionale dovrebbe essere chiaramente garantita. Il personale internazionale dovrebbe avere una preparazione adeguata nei diversi aspetti relazionati a inchieste e processi di presunti autori di gravi crimini internazionali.
Un obiettivo importante delle camere è quello di rinforzare le capacità nazionali, per permettere al sistema giudiziario nazionale di funzionare, dopo un certo periodo di tempo, autonomamente e come istituzione nazionale a pieno titolo.
A questo riguardo, converrebbe definire precisi criteri precisi che, una volta riuniti, permetterebbero di iniziare un ritiro progressivo del personale internazionale.
Sin dall’inizio, il personale congolese avrà un ruolo capitale da svolgere in seno alla camera: potrà contribuire con la sua conoscenza delle cause storiche del conflitto, la sua comprensione del contesto culturale e la sua esperienza in materia di diritto e procedure penali congolesi. Una reale collaborazione tra il personale nazionale e internazionale si rivelerà allora indispensabile per un funzionamento efficace della stessa camera specializzata mista.
L’attribuzione dei posti tra i membri del personale nazionale e internazionale è importante e potrebbe evolversi nel quadro della strategia di ritiro progressivo.
L’inclusione di personale e di giudici internazionali è indispensabile per promuovere la fiducia della popolazione nel sistema giudiziario. Limiterebbe, peraltro, la possibilità di un’ingerenza politica che è stata, finora, un grave ostacolo all’azione intrapresa dal sistema giudiziario congolese contro imputati di alto rango. Di più, considerata la tensione del contesto politico nei confronti dei crimini esposti nel rapporto del progetto mapping dell’ONU, la presenza di personale internazionale in seno alla camera specializzata mista conferirebbe la credibilità e la legittimità necessarie per le inchieste sui crimini che sarebbero stati commessi da non congolesi.
2. La necessità di accordi regionali di cooperazione giudiziaria.
Come spiegato nel rapporto del progetto mapping dell’ONU, gli autori dei crimini perpetrati in Congo durante le due guerre (1996-1997 e 1998-2003) comprendono dei cittadini di altri Stati, particolarmente del Ruanda, dell’Angola, dell’Uganda e dello Zimbabwe.
Sarebbe importante un sostegno regionale rinforzato per fare in modo che, ogni volta che fosse possibile, i cittadini stranieri sospettati di avere commesso dei crimini che sono di competenza della camera specializzata mista siano estradati per essere processati in RDC.
Alcuni di questi paesi, fra cui Ruanda e Angola, vietano l’estradizione dei loro cittadini verso paesi terzi e, in quanto istituzione nazionale, la camera specializzata mista non può risolvere questo problema. Tuttavia, una cooperazione regionale condivisa e un sostegno politico internazionale alla camera stessa potrebbe contribuire a sormontare questo ostacolo giuridico.
Nel caso di indiziati la cui estradizione è negata dalla legge del loro paese di origine, una cooperazione regionale rinforzata nel campo giudiziario – mediante, per esempio, lo scambio di informazioni sui dossier in istruzione – potrebbe contribuire a fare in modo che questi presunti autori di crimini rispondano dei loro atti nel paese di cui hanno la cittadinanza. Inoltre, i paesi interessati potrebbero firmare degli accordi di reciprocità che permetterebbero l’estradizione verso la camera specializzata mista, una volta operati i cambiamenti necessari nelle loro legislazioni nazionali.
Affinché ciò sia possibile, un importante sostegno internazionale risulterà indispensabile. La Conferenza Internazionale sulla Regione dei Grandi Laghi (CIRGL) possiede già un quadro che permetterebbe di mettere un termine all’impunità per i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e gli atti di genocidio e potrebbe contribuire a facilitare questa cooperazione regionale.
Anche l’Unione Africana potrebbe svolgere un ruolo positivo, contribuendo a facilitare la cooperazione giudiziaria tra altri Stati africani e le camere specializzate miste della RDC.
3. Il ruolo dell’Unione Africana
Uno dei principi fondatori dell’Unione Africana è la lotta contro l’impunità per i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e gli atti di genocidio. Questo principio è una via capitale per rinforzare lo stato di diritto e la stabilità a lungo termine.
La seconda guerra in Congo ha implicato nove Stati africani diversi e è chiamata spesso la “prima guerra mondiale” dell’Africa. In RDC, le popolazioni continuano ad essere vittime di atrocità indescrivibili. È quindi dovere dell’Unione Africana promuovere una soluzione a lungo termine, per consolidare la pace e la stabilità in RDC e nella regione dei Grandi Laghi. Si tratta particolarmente di condurre davanti alla giustizia gli autori dei gravi crimini internazionali descritti nel rapporto del progetto mapping dell’ONU e dei crimini più recenti commessi in RDC. Per l’impegno preso nel mettere fine all’impunità, il suo carattere unico, in quanto piattaforma africana per la pace e la sicurezza, e la sua attuale implicazione nella regione dei Grandi Laghi, l’Unione Africana è ben piazzata per appoggiare la creazione di una camera specializzata mista in RDC.
L’Unione Africana potrebbe firmare un Protocollo d’accordo con la Repubblica Democratica del Congo per portare il suo contributo a diversi aspetti pratici legati alla creazione della camera specializzata mista. Per esempio, potrebbe aiutare la RDC a convocare una conferenza internazionale di possibili finanziatori della camera. Potrebbe contribuire a facilitare l’identificazione di professionisti africani che, disponendo di una esperienza significativa nel campo di inchieste e di repressione dei crimini di guerra, crimini contro l’umanità e atti di genocidio, potrebbero fare parte del personale internazionale della camera specializzata mista. Infine, l’Unione Africana potrebbe svolgere un ruolo federativo importante, favorendo il dialogo tra i paesi africani interessati e facilitando la loro cooperazione nel settore giudiziario. Potrebbe peraltro insistere, affinché gli altri Stati interessati cooperino con la camera specializzata mista.
L’appoggio alla creazione di una camera specializzata mista contribuirebbe al rafforzamento delle capacità della RDC a reprimere i crimini gravi e, di conseguenza, al rafforzamento dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, conformemente agli obiettivi dichiarati dell’Unione Africana.
4. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
Anche se la camera specializzata mista è creata dalle autorità congolesi in virtù di una legge nazionale, il Consiglio di sicurezza dell’ONU potrebbe approvare una risoluzione, in virtù del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che obblighi gli Stati membri a cooperare con la camera, particolarmente sul piano dell’arresto e della consegna di indiziati. In questo caso, bisognerebbe dimostrare che l’assenza di cooperazione costituisce una minaccia reale per la pace e la sicurezza internazionale, esigenza che non è facile da soddisfare.
Se il Consiglio di Sicurezza riconoscesse alla camera certi poteri in virtù del Capitolo VII, quest’ultima potrebbe disporre della base giuridica di cui ha bisogno, per risolvere il problema di interdizione nazionale in materia di estradizione. Il sostegno del Consiglio di Sicurezza potrebbe offrire anche alla camera un peso politico importante, per assicurarsi la cooperazione degli Stati vicini. Per esempio, le situazioni di non cooperazione potrebbero essere trasmesse al Consiglio, affinché prenda delle misure supplementari che, teoricamente, potrebbero comprendere delle sanzioni.
VI. ALTRE MISURE CONTRO I CRIMINI COMMESSI IN RDC
Il rapporto del progetto mapping dell’ONU analizza l’applicazione, da parte di Stati terzi, del principio di competenza extraterritoriale o universale, come mezzo per condurre in giustizia gli autori di gravi crimini perpetrati in Congo.
La competenza universale esprime la possibilità che il sistema giudiziario nazionale di uno Stato ha per aprire inchieste e iniziare procedure nei confronti di certi crimini, anche se questi non sono stati commessi sul suo territorio, da un suo cittadino o contro di lui. Il ricorso a questa forma di competenza extraterritoriale può giustificarsi per la gravità dei crimini commessi che urtano la coscienza dell’umanità, tali i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, la tortura e il genocidio. Le procedure giudiziarie iniziate in Stati terzi che applicano la competenza universale sono un’importante mezzo per rendere la giustizia, quando gli Stati competenti in primo luogo sono nell’incapacità di farlo o non hanno la volontà di agire, o quando le persone accusate hanno trovato rifugio in questi Stati terzi.
Oltre alle procedure intraprese per i crimini più gravi, è importante fare uno sforzo maggiore per sanare una situazione marcata da grandi atrocità. Alcune proposte formulate nel rapporto del progetto mapping dell’ONU e appoggiate da HRW sono: la riforma dell’esercito nazionale per eliminare i soldati e ufficiali sospettati di avere commesso atrocità contro i civili, la creazione di una Commissione Verità e l’elaborazione di un sistema di risarcimenti alle vittime.