Rapporto Mapping dell’Onu sui crimini in RdCongo: 1^ uscita

Il 1° ottobre 2010, l’Alto Commissariato dell’Onu per i diritti umani aveva pubblicato un Rapporto Mapping sui crimini più gravi commessi in Repubblica Democratica del Congo dal 1993 al 2003, un rapporto drammatico che ha portato alla luce una lunga serie di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini di genocidio, perpetrati contro una popolazione civile inerme, già vittima della miseria e dell’ingiustizia.

Come segno di riconoscenza verso questo organismo che ha finalmente osato rivelare un inizio della verità su ciò che è successo in Congo, e continua a succedere anche oggi, per dimostrare la nostra umile solidarietà con le vittime superstiti, ma soprattutto per fare memoria delle vittime assassinate in modo così atroce e per rivendicare che giustizia sia fatta verso di loro, divulgheremo, poco a poco, per tappe, alcune parti importanti di tale rapporto.

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ALTO COMMISARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI DELL’UOMO
Repubblica Democratica del Congo, 1993-2003.

Rapporto del Progetto Mapping sulle più gravi violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario commesse tra marzo 1993 e giugno 2003 sul territorio della Repubblica democratica del Congo.
Agosto 2010.

SOMMARIO:

PREFAZIONE
RIASSUNTO ESECUTIVO
QUADRO STORICO E MANDATO
I. INVENTARIO DELLE VIOLAZIONI COMMESSE TRA MARZO 1993 E GIUGNO 2003
     A. Marzo 1993 – giugno 1996: fallimento del processo di democratizzazione e crisi regionale.
       B. Luglio 1996 – luglio 1998: prima guerra e regime dell’Alleanza delle Forze Democratiche per la Liberazione del Congo-Zaire (AFDL).
       C. Agosto 1998 – gennaio 2000: seconda guerra.
       D. Gennaio 2001 – giugno 2003: verso la transizione.
      E. Qualificazione giuridica delle violenze commesse sul territorio della RDC tra marzo 1993 e giugno 2003: a) crimini di guerra – b) crimini contro l’umanità – c) crimini di genocidio.
II. INVENTARIO DI SPECIFICI ATTI DI VIOLENZA
      A. Inventario degli atti di violenza commessi contro le donne e violenze sessuali.
      B. Inventario degli atti di violenza commessi contro i bambini.
      C. Inventario degli atti di violenza legati allo sfruttamento delle risorse naturali.
III. VALUTAZIONE DEI MEZZI DI CUI DISPONE IL SISTEMA NAZIONALE DI GIUSTIZIA
IV. MECCANISMI DI GIUSTIZIA IN PERIODO DI TRANSIZIONE
Meccanismi giudiziari – Commissione Verità e Riconciliazione (CVR) – Risarcimenti – Riforme – Vetting – Corte Penale Internazionale – Conclusione.

«Nessun rapporto può veramente descrivere gli orrori vissuti dalla popolazione civile in Zaire, diventato oggi Repubblica Democratica del Congo (RDC), in cui quasi ogni individuo ha un’esperienza di sofferenza e di perdite in vite umane da riferire».

 

PREFAZIONE.

Questo rapporto è il frutto di colloqui con varie centinaia di interlocutori, sia congolesi che stranieri, che sono stati testimoni delle atrocità commesse nel paese. Documenta le loro testimonianze e riflette le loro aspirazioni alla giustizia. Tuttavia, nessun rapporto può veramente descrivere gli orrori vissuti dalla popolazione civile in Zaire, diventato oggi Repubblica Democratica del Congo (RDC), in cui quasi ogni individuo ha un’esperienza di sofferenza e di perdite da riferire. In certi casi, delle vittime sono diventate autori di crimini e certi responsabili di crimini sono stati loro stessi vittime di gravi violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario, in un ciclo di violenza che non è ancora finito. Il rapporto è destinato a presentare i gravi atti di violenza che hanno colpito – direttamente o indirettamente – una vasta maggioranza della popolazione che vive in RDC. Sebbene non intenda né stabilire responsabilità individuali, né formulare accuse, il rapporto riproduce i racconti spesso orribili delle tragedie vissute dalle vittime e testimoni. Il rapporto vuole essere un primo passo, dopo un violento conflitto, verso un processo di verità, talvolta doloroso, ma necessario.

Questo rapporto chiede un impegno rinnovato da parte del Governo per assicurarsi che la giustizia diventi uno dei pilastri fondamentali della democrazia congolese. Infine, esso guarda verso il futuro, identificando alcuni cammini che la società congolese potrebbe intraprendere per capire il suo passato, lottare contro l’impunità e far fronte alle sfide presenti, in modo da impedire che tali atrocità non si riproducano ancora.

 Attraverso le loro testimonianze iscritte in questo rapporto, i Congolesi hanno dimostrato il loro impegno nei confronti della verità e della giustizia. L’impatto finale di questo progetto dipenderà dalle azioni che il Governo e il popolo della RDC vorranno intraprendere. Sebbene appartenga in primo luogo al Governo della RDC e al suo popolo definire e mettere in atto un approccio sulla giustizia di transizione, possono tuttavia contare, a questo proposito, anche sul sostegno della comunità internazionale.

Navanethem Pillay
Alto-commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo


RIASSUNTO ESECUTIVO

QUADRO STORICO E MANDATO

1. Dopo la scoperta, da parte della Missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Repubblica Democratica del Congo (MONUC), di tre fosse comuni nel Nord-Kivu alla fine del 2005, fu raccomandato di procedere a un inventario delle più gravi violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario commesse sull’insieme del territorio della RDC tra marzo 1993 e giugno 2003 e, a partire dai risultati di tale operazione, di valutare i mezzi di cui dispone il sistema nazionale di giustizia congolese per trattare queste violazioni e, infine, di formulare alcune opzioni possibili di meccanismi appropriati di giustizia transizionale, che permetterebbero di lottare contro l’impunità che regna in RDC.

5. Il Mapping presenta una descrizione delle violazioni, della loro situazione geografica e temporale, ne rivela la natura qualificandole secondo il diritto, svela chi ne sono le vittime e il loro numero approssimativo e a che gruppo – spesso armato – appartengono i presunti autori. L’esercizio si è effettuato “in modo cronologico e provincia per provincia”.

7. Essendo il primo obiettivo del Mapping quello di “riunire le informazioni di base sugli incidenti scoperti”, il livello di prova richiesto è evidentemente inferiore a ciò che è richiesto in materia criminale davanti a un’istanza giudiziaria.

8. L’obiettivo del Progetto Mapping non era di stabilire o di tentare di stabilire la responsabilità penale individuale di certe persone, ma piuttosto di esporre chiaramente la gravità delle violazioni commesse, nello scopo di suscitare un’iniziativa che miri a mettere fine all’impunità e di contribuirvi.

10. Il rapporto del Progetto Mapping comprende una descrizione di oltre 600 incidenti violenti verificatisi sul territorio della RDC tra marzo 1993 e giugno 2003.

Sono stati riuniti e analizzati oltre 1500 documenti, relativi alle violazioni dei diritti dell’uomo commesse durante questo periodo e si è stabilita una prima cronologia, per provincia, dei principali incidenti violenti riportati.

In seguito, le equipe Mapping sul campo hanno incontrato oltre 1280 testimoni per poter confermare o riformulare le violazioni repertoriate nella cronologia.

I. INVENTARIO DELLE PIÙ GRAVI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO COMMESSE SUL TERRITORIO DELLA RDC TRA MARZO 1993 E GIUGNO 2003.

15. Il periodo coperto dal presente rapporto, da marzo 1993 a giugno 2003, costituisce probabilmente uno dei capitoli più tragici della storia recente della RDC. Questi dieci anni sono stati infatti segnati da una serie di grandi crisi politiche, di guerre e di numerosi conflitti etnici e regionali che hanno provocato la morte di centinaia di migliaia, addirittura di milioni, di persone. Rari sono stati i civili, congolesi e stranieri, viventi sul territorio della RDC che abbiano potuto sfuggire a queste violenze e che non siano state vittime di omicidi, di attentati alla loro integrità fisica, di stupri, di spostamenti forzati, di saccheggi, di distruzioni dei beni o di violazioni dei loro diritti economici e sociali. Lo scopo ultimo di questo inventario è di fornire alle autorità congolesi degli elementi, per aiutarle a decidere l’approccio migliore da adottare, per rendere giustizia alle numerose vittime e per combattere l’impunità che si osserva a questo proposito.

16. Il rapporto del Progetto Mapping è presentato in modo cronologico, riflettendo quattro grandi periodi della storia recente della RDC.

Ogni periodo è diviso per province ed è talvolta suddiviso per gruppi di vittime e presenta la descrizione delle violazioni commesse, i gruppi presuntamente implicati e il numero approssimativo di vittime.

A. Marzo 1993 – giugno 1996: fallimento del processo di democratizzazione e crisi regionale.

17. Il primo periodo copre le violazioni commesse durante gli ultimi anni di potere del Presidente Mobutu ed è segnato dal fallimento del processo di democratizzazione e dalle devastatrici conseguenze del genocidio ruandese sullo stato zaïrese già in decadenza, in particolare nelle province del Nord-Kivu e del Sud-Kivu. Durante questo periodo, sono stati repertoriati 40 incidenti.

B. Luglio 1996 – luglio 1998: prima guerra e regime dell’Alleanza delle Forze Democratiche per la Liberazione del Congo-Zaire (AFDL).

18. Il secondo periodo si interessa alle violazioni che sarebbero state perpetrate durante la prima guerra e il primo anno del regime messo in atto dal Presidente Laurent-Désiré Kabila e registra il maggior numero di incidenti di tutto il decennio esaminato, 238 casi. Le informazioni oggi disponibili suggeriscono l’importanza del ruolo di Stati terzi (Ruanda, Uganda e Burundi) nella prima guerra e la loro diretta implicazione in questa guerra che ha condotto alla caduta del regime di Mobutu . All’inizio del periodo, serie violazioni sono state commesse contro civili tutsi e banyamulenge , principalmente nel Sud-Kivu. Questo periodo è stato poi caratterizzato da un inseguimento, a quanto pare, spietato e da massacri su grande scala (104 incidenti repertoriati) di rifugiati hutu, di membri delle ex Forze Armate Ruandesi (in seguito denominate ex-FAR) e di miliziani implicati nel genocidio di 1994 (gli Interahamwe) da parte delle forze dell’Alleanza delle Forze Democratiche per la Liberazione del Congo (AFDL). Una parte delle truppe, dell’armamento e della logistica era fornita, come sembra, dall’Esercito Patriottico Ruandese (APR), dalla “Uganda People’s Defence Force” (UPDF) e dalle Forze Armate burundesi (FAB). I rifugiati hutu, talvolta inquadrati e usati come scudi umani, come sembra, dagli ex-FAR/Interahamwe durante la loro fuga, hanno allora intrapreso un lungo periplo attraverso tutto il paese che hanno attraversato da est ad ovest, in direzione dell’Angola, della Repubblica Centroafricana o della Repubblica del Congo. Questo periodo sarebbe stato segnato anche da gravi attacchi contro le altre popolazioni civili, in tutte le province senza eccezione, particolarmente da parte delle Forze Armate Zaïresi (FAZ), nella loro ritirata verso Kinshasa, degli ex-FAR / Interahamwe che fuggivano davanti all’AFDL/APR e dei Mayi-Mayi .

C. Agosto 1998 – gennaio 2000: seconda guerra.

19. Il terzo periodo fa l’inventario delle violazioni commesse tra l’inizio della seconda guerra, nell’agosto 1998, e la morte del Presidente Laurent Désiré Kabila. Questo periodo comporta 200 incidenti ed è caratterizzato dall’intervento, sul territorio della RDC, delle forze armate regolari di vari Stati, alcune a lato delle Forze Armate Congolesi (FAC) [Zimbabwe, Angola e Namibia] e altre contro di loro [Ouganda e Rwanda], oltre l’implicazione di numerosi gruppi di miliziani e la creazione di due nuovi movimenti politico-militari, il Raggruppamento Congolese per la Democrazia (RCD), che si scinderà poi a più riprese e il Movimento per la Liberazione del Congo (MLC).

Almeno otto eserciti nazionali e 21 gruppi armati irregolari prendono parte ai combattimenti. Malgrado la firma, a Lusaka, il 10 luglio 1999, di un accordo di cessate il fuoco fra tutte le parti, che prevedeva il rispetto del diritto internazionale umanitario e il ritiro definitivo di tutte le forze straniere dal territorio nazionale della RDC, i combattimenti e le gravi violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario sono continuati.

Il 16 giugno 2000, il Consiglio di Sicurezza, nella sua risoluzione 1304 (2000), ha chiesto a tutte le parti di cessare i combattimenti e ha richiesto che il Ruanda e l’Uganda si ritirassero dal territorio della RDC, di cui avevano violato la sovranità. Tuttavia, bisognerà aspettare 2002 affinché, in seguito alla firma di due nuovi accordi, quello di Pretoria (31 luglio 2002) con il Ruanda e quello di Luanda (6 settembre 2002) con l’Uganda, inizi il ritiro delle forze straniere dal paese.

D. Gennaio 2001 – giugno 2003: verso la transizione.

21. Infine, l’ultimo periodo registra 139 incidenti, malgrado l’indizione di un cessate il fuoco progressivo lungo la linea del fronte e l’accelerazione dei negoziati di pace che hanno dato inizio, il 30 giugno 2003, al periodo di transizione.

E. Qualificazione giuridica delle violenze commesse sul territorio della RDC tra marzo 1993 e giugno 2003.

a) Crimini di guerra.

23. In questo termine sono generalmente incluse tutte le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, commesse contro dei civili o dei combattenti nemici, in occasione di un conflitto armato, internazionale o interno, violazioni che comportano la responsabilità penale individuale dei loro autori.

Questi crimini sono essenzialmente definiti nelle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e nei loro Protocolli addizionali I e II del 1977 e nelle Convenzioni di L’Aia, del 1899 e 1907. La loro codificazione più recente si trova nell’articolo 8 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (CPI) del 1998.

 24. La maggior parte degli incidenti repertoriati nel presente rapporto potrebbero, se sono debitamente esaminati e comprovati davanti a un tribunale competente, rivelare la messa in atto, in modo illecito ed arbitrario, di atti proibiti, come omicidi, attentati all’integrità fisica o alla salute, stupri, attacchi intenzionali contro la popolazione civile, saccheggi e distruzioni di beni civili, talvolta indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile.

La grande maggioranza degli incidenti di violenza repertoriati nel presente rapporto sono stati causati da conflitti armati e, se saranno comprovati davanti ad un tribunale competente, potranno essere definiti come crimini di guerra, in quanto gravi violazioni del diritto internazionale umanitario in un contesto di guerra.

b) Crimini contro l’umanità.

25. La definizione di questo termine è stata codificata al paragrafo 1 dell’articolo 7 dello Statuto di Roma della CPI. Quando, “nel contesto di un attacco generalizzato o sistematico lanciato contro ogni popolazione civile e in conoscenza di causa”, vengono commessi degli atti, come l’omicidio, lo sterminio, lo stupro, la persecuzione e ogni altro atto disumano, di carattere analogo, mediante cui si è causato intenzionalmente grandi sofferenze o attentati gravi all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale, essi costituiscono dei crimini contro l’umanità.

 26. Il presente rapporto dimostra che, se fossero oggetto di inchieste e venissero comprovati davanti a un tribunale competente, la grande maggioranza degli incidenti repertoriati si iscriverebbe in un quadro di attacchi generalizzati o sistematici, costituito da molteplici e vasti atti di violenza che, condotti apparentemente in modo organizzato, hanno causato numerose vittime. La maggior parte di questi attacchi sono stati lanciati contro popolazioni civili non combattenti, composte in maggioranza da donne e bambini.

c) Crimine di genocidio.

 27. Sin dalla sua prima formulazione nel 1948, all’articolo 2 della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, la definizione del crimine è rimasta sensibilmente la stessa. La si trova all’articolo 6 dello Statuto di Roma, che definisce il crimine di genocidio “come qualsiasi atto, fra quelli presentati in seguito, commesso nell’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale”. Questa definizione è seguita da una serie di atti che rappresentano gravi violazioni del diritto alla vita e all’integrità fisica o mentale dei membri del gruppo. La Convenzione prevede anche che sono passibili di pena non solo l’esecuzione in quanto tale, ma anche l’intesa in vista di commettere il genocidio, l’incitamento diretto e pubblico, il tentativo e la complicità. È l’intenzione specifica di distruggere un gruppo menzionato, in tutto o in parte, che distingue il crimine di genocidio dal crimine contro l’umanità.

 29. Al momento degli incidenti coperti dal presente rapporto, la popolazione hutu in Zaire, compresi i rifugiati venuti dal Ruanda, costituiva un gruppo etnico nel senso della Convenzione suddetta. Numerosi incidenti repertoriati sembrano indicare la possibilità che i molteplici attacchi mirassero i membri del gruppo etnico hutu come tale e non solamente i criminali responsabili del genocidio commesso nel 1994 contro i Tutsi in Ruanda e che, a quanto pare, nessun sforzo è stato fatto dall’AFDL/APR per distinguere tra gli Hutu membri degli ex-FAR/Interahamwe e gli Hutu civili, rifugiati o non rifugiati.

30. L’intenzione di distruggere in parte un gruppo è sufficiente per costituire un crimine di genocidio e i tribunali internazionali hanno confermato che la distruzione di un gruppo può essere limitata anche a una zona geografica particolare.

 31. Numerosi incidenti repertoriati in questo rapporto, se fossero oggetto di inchieste e fossero comprovati davanti a un tribunale competente, rivelano delle circostanze e dei fatti a partire dai quali un tribunale potrebbe confermare l’intenzione di distruggere in parte il gruppo etnico hutu in RDC.

L’ampiezza dei crimini e il grande numero di vittime, probabilmente varie decine di migliaia, di ogni nazionalità, sono dimostrate dai numerosi incidenti repertoriati nel rapporto (104 incidenti). L’uso estensivo di armi bianche (principalmente martelli) e l’apparente natura sistematica dei massacri dei superstiti dopo la presa dei campi profughi, potrebbe indicare che i numerosi decessi non sono imputabili alle conseguenze della guerra o assimilabili a danni collaterali . Tra le vittime, c’era una maggioranza di bambini, di donne, di anziani e di malati, spesso sottoalimentati, che non rappresentavano nessun rischio per le forze attaccanti .

La natura in apparenza sistematica, metodologica e premeditata degli attacchi repertoriati contro gli Hutu è rivelata anche dagli incidenti repertoriati: questi attacchi si sono svolti in ogni località in cui dei rifugiati venivano presuntamente rintracciati dall’AFDL/APR e ciò avveniva su una superficie molto vasta del territorio . L’inseguimento è durato vari mesi e, molte volte, l’aiuto umanitario che era loro destinato sarebbe stato volontariamente bloccato, particolarmente nella Provincia Orientale, privandoli così dei mezzi indispensabili per la loro sopravvivenza. Così gli attacchi in apparenza sistematici e generalizzati descritti nel presente rapporto rivelano molti elementi drammatici che, se fossero comprovati davanti a un tribunale competente, potrebbero essere qualificati di crimini di genocidio.

II. INVENTARIO DI SPECIFICI ATTI DI VIOLENZA COMMESSI DURANTE I CONFLITTI IN RDC.

A. Inventario degli atti di violenza commessi contro le donne e violenze sessuali.

35. Questa parte mette in evidenza che le donne e le ragazze hanno pagato un tributo particolarmente pesante durante il decennio 1993-2003. La violenza in RDC e stata infatti caratterizzata da un uso apparentemente sistematico dello stupro e delle aggressioni sessuali da parte di tutte le forze combattenti. Il presente rapporto mette in evidenza il carattere, come sembra, ricorrente, generalizzato e sistematico di questi fenomeni e conclude che la maggior parte delle violenze sessuali esaminate potrebbero, se fossero comprovate davanti a un tribunale competente, costituire infrazioni e crimini, tenuto conto del diritto nazionale, delle regole dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario.


B. Inventario degli atti di violenza commessi contro i bambini.

38. Il decennio 1993-2003 è stato segnato anche dall’impiego generalizzato, da parte di tutte le parti in conflitto, dei bambini, associati alle forze e gruppi armati (EAFGA), ciò che fa della RDC uno dei paesi più affettati nel mondo da questo fenomeno. Nei campi militari, questi bambini hanno subito violenze indescrivibili, come omicidi, stupri, torture, trattamenti crudeli, disumani e degradanti e sono stati privati di tutti i loro diritti. Il rapporto sottolinea che gli EAFGA sono stati talvolta costretti a commettere numerose e gravi violenze ma, in termini di giustizia, è essenziale perseguire soprattutto i dirigenti politici e militari responsabili dei crimini commessi dagli EAFGA posti sotto i loro ordini.


C. Inventario degli atti di violenza legati allo sfruttamento delle risorse naturali.

40. Il capitolo III mette in luce

41. il legame tra lo sfruttamento delle risorse naturali e le violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario.

III. VALUTAZIONE DEI MEZZI DI CUI DISPONE IL SISTEMA NAZIONALE DI GIUSTIZIA PER TRATTARE DELLE GRAVI VIOLAZIONI REPERTORIATE.

43. Si trattava di analizzare in quale misura il sistema nazionale di giustizia potesse trattare adeguatamente i gravi crimini inclusi nell’inventario, per poter iniziare una lotta contro l’impunità.

45. L’analisi indica che esiste un corpo importante di norme e disposizioni legali, tanto a livello del diritto internazionale che del diritto interno, sufficiente per intraprendere la lotta contro l’impunità, nei confronti dei crimini documentati nel presente rapporto.

Se si deve lamentare l’assenza di competenza delle giurisdizioni civili per i crimini internazionali, si è potuto constatare però che le giurisdizioni militari hanno competenza per giudicare ogni persona responsabile dei crimini internazionali commessi sul territorio della RDC tra il 1993 e il 2003.

 46. Tuttavia, se il quadro giuridico attuale sembra sufficiente, lo studio della giurisprudenza congolese ha permesso di identificare solamente una dozzina di casi, dal 2003, in cui le giurisdizioni congolesi hanno trattato fatti qualificati di crimini di guerra o di crimini contro l’umanità. Ma solamente due di questi casi riguardano degli incidenti coperti dal presente rapporto.

 47. Tutti i casi studiati illustrano, tuttavia, i grandi limiti operativi dei magistrati militari: inchieste superficiali e concluse in tutta fretta, atti giudiziari mal redatti o insufficientemente motivati, decisioni irrazionali, violazioni dei diritti della difesa e diverse intromissioni delle autorità civili e militari nei processi giudiziari.

53. Davanti allo scarso impegno delle autorità congolesi per il rafforzamento della giustizia, i mezzi irrisori accordati al sistema giudiziario per combattere l’impunità, l’ammissione e la tolleranza di molteplici interferenze delle autorità politico-militari negli affari giudiziari, con la conseguente mancanza di indipendenza, l’inadeguatezza della giustizia militare, unica competente per indagare sui numerosi crimini internazionali spesso commessi dalle forze di sicurezza, la prassi giudiziaria insignificante e inefficace, la mancata osservanza dei principi internazionali relativi alla giustizia per i minori e l’inadeguatezza del sistema giudiziario per i casi di violenza sessuale, si può concludere che i mezzi, di cui dispone la giustizia congolese per mettere fine all’impunità nei confronti di crimini internazionali, sono nettamente insufficienti.

 

IV. FORMULAZIONE DI OPZIONI IN MATERIA DI MECCANISMI DI GIUSTIZIA IN PERIODO DI TRANSIZIONE CHE POTREBBERO CONTRIBUIRE ALLA LOTTA CONTRO L’IMPUNITÀ IN RDC.

54. Il mandato assegnato al gruppo Mapping in materia di giustizia in periodo di transizione consisteva nel presentare diverse opzioni, per aiutare il Governo della RDC a trattare, sul piano “della verità, della giustizia, del risarcimento e della riforma”, le gravi e numerose violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario commesse sul suo territorio.

 55. Per condurre a termine questo obiettivo, il gruppo Mapping ha esaminato le recenti esperienze della RDC in materia di giustizia in periodo di transizione.

57. E’ importante adottare una politica olistica di giustizia in periodo di transizione che si appoggi sulla creazione di meccanismi diversi e complementari, giudiziari e non giudiziari.

Questa strategia deve prendere in considerazione una complementarità tra differenti meccanismi, già disponibili o da mettere in atto, che avranno ciascuno una vocazione particolare in materia di verità, di giustizia, di risarcimento, di riabilitazione delle vittime, di riforma delle istituzioni di giustizia e di sicurezza, comprese delle misure di risanamento (vetting) delle forze di sicurezza e dell’esercito, di riconciliazione, di ricostruzione della verità storica. Questi meccanismi sono complementari e non esclusivi.

Meccanismi giudiziari:

58. La decisione di scegliere quale meccanismo giudiziario sarebbe più appropriato per trattare questi possibili crimini spetta esclusivamente al Governo congolese, che deve prendere in conto le richieste della società civile congolese.

 59. Commesse su vasta scala, durante oltre dieci anni di conflitti e da differenti gruppi armati della RDC e di altri Paesi, le violazioni che potrebbero essere qualificate di crimini internazionali sono potenzialmente e talmente numerose, che nessun sistema giudiziario, fosse anche il migliore, non potrebbe mai trattare tanti casi. I gravi crimini e i loro autori si contano per decine di migliaia, le loro vittime per centinaia di migliaia. In simile caso, è importante stabilire un ordine di priorità in materia di perseguimenti penali e concentrarsi su “quelli di maggior responsabilità”. Il perseguimento delle “persone più responsabili” esige una giustizia indipendente, capace di resistere agli interventi politici e di altro genere, ciò che non è certo il caso del sistema giudiziario congolese attuale, la cui indipendenza appare gravemente compromessa e colpita.

 60. In sé, anche l’apparente natura generalizzata e sistematica dei crimini commessi rappresenta una enorme sfida. Simili crimini esigono inchieste complesse che non possono essere fatte senza importanti risorse materiali e umane. Ora, la mancanza di risorse a disposizione delle giurisdizioni congolesi, le rende incapaci di condurre a termine il loro mandato in materia di crimini internazionali.

61. Di fronte a queste constatazioni, il rapporto conclude che un meccanismo giudiziario misto – composto da personale internazionale e nazionale – sarebbe il più appropriato per rendere giustizia alle vittime di violazioni gravi.

 64. In sé, un tribunale misto non risolverà la difficoltà posta dalla partecipazione presunta di forze e gruppi armati stranieri nelle violenze commesse in un determinato paese. Ora, potrebbe rivelarsi impossibile stabilire la responsabilità degli stranieri: comandanti, mandanti e coloro che hanno dato ordini, senza l’assistenza delle autorità dei paesi interessati. A questo riguardo, fin dal 2001, il Consiglio di Sicurezza aveva ricordato agli Stati della regione, implicati nel conflitto armato, i loro obblighi internazionali “di tradurre i responsabili davanti alla giustizia e di permettere… che coloro che avrebbero commesso delle violazioni del diritto internazionale umanitario, rispondano dei loro atti”. Inoltre, dei presunti autori di crimini possono essere perseguiti sulla base della competenza universale da Stati terzi, della regione o no, per i crimini commessi in RDC, come è già stato il caso, sebbene troppo raramente. Una tale possibilità deve essere incoraggiata.

Commissione Verità e Riconciliazione (CVR):

65. L’ampiezza e la natura sistematica o generalizzate dei crimini presuntamente perpetrati contro dei gruppi vulnerabili, donne, bambini e rifugiati senza difesa, obbliga ad interrogarsi sulle ragioni di un tale scatenamento di violenza, sull’esistenza di una deliberata politica di attaccare certe categorie di persone per motivi etnici, politici o legati alla nazionalità. In modo particolare, deve essere esaminata l’utilizzazione sistematica della violenza sessuale che continua ancora oggi. Si devono prendere in considerazione anche i motivi economici legati, tra l’altro, all’occupazione delle terre e allo sfruttamento illegale delle risorse naturali. Simili questioni non potrebbero trovare risposte soddisfacenti solo davanti a un tribunale, che esaminerebbe innanzitutto la responsabilità individuale dei presunti autori, senza cercare di comprendere l’insieme del conflitto, la sua genesi e le sue ragioni profonde. In sé, un meccanismo giudiziario non può che trattare un numero limitato di casi, senza farsi carico né dei bisogni della maggioranza delle vittime, né la loro sete di verità.

68. Sebbene non esista un modello tipo o preconcepito per un meccanismo di verità, è tuttavia possibile porre certi principi di base, tra altri:

– Un mandato realistico e preciso: Di fronte ai numerosi conflitti che si sono verificati in RDC, il mandato dovrebbe essere limitato ai periodi della storia che hanno dato adito alle più gravi violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario. Certi gruppi particolarmente toccati dalle violenze in RDC, soprattutto le donne, i bambini o certe minoranze e comunità etniche, politiche o nazionali, dovrebbero essere oggetto di una particolare attenzione;

– Delimitazione del mandato: La moltiplicazione dei diversi mandati assegnati alla prima CVR in RDC ha contribuito al suo fallimento. Una CVR non può sostituirsi a un organo di mediazione o a un meccanismo di riparazione, sebbene possa certamente formulare delle raccomandazioni pertinenti a questo riguardo;

– La composizione della CVR: Dovrebbe essere esplorata la possibilità di nominare dei membri internazionali nella commissione, visto il clima di diffidenza che persiste in RDC (da parte della popolazione civile e tra le differenti parti verso le autorità);

– I poteri della Commissione: È primordiale che il meccanismo messo in atto possa disporre dei poteri di convocare e interrogare dei testimoni, di proteggerli, di garantire che la loro testimonianza non sia utilizzata contro di loro in una procedura giudiziaria, di ottenere la piena cooperazione delle autorità. Le prerogative di concedere delle amnistie agli autori pentiti devono essere compatibili coi principi del diritto internazionale in questo campo e non applicarsi ai crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini di genocidio e altre violazioni gravi dei diritti dell’uomo.

– Il contenuto del rapporto finale: Un meccanismo di verità dovrebbe essere in grado di potere fare almeno delle raccomandazioni su misure di risarcimento e di indennizzo delle vittime, su riforme istituzionali, particolarmente nei settori della giustizia e delle forze di sicurezza, per evitare che tali violazioni si ripetano in futuro e, se necessario, raccomandare sanzioni.

Risarcimenti:

70. Il diritto delle vittime di violazioni gravi dei diritti dell’uomo al risarcimento è riconosciuto in numerosi trattati internazionali.

Il diritto al risarcimento deve coprire l’interezza dei pregiudizi subiti dalla vittima e può assumere varie forme possibili: la restituzione, l’indennizzo, il riadattamento, la soddisfazione e la garanzia di un non ripetersi delle violazioni, mediante l’adozione di misure appropriate.

 72. I paesi terzi, la cui la responsabilità internazionale sia implicata in violazioni gravi dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario, hanno l’obbligo di pagare dei risarcimenti allo stato sul cui territorio gli atti sono stati commessi e i danni subiti.

Sarebbe anche possibile considerare il perseguimento di certe compagnie private, nazionali, straniere o statali che avrebbero acquistato illegalmente le risorse naturali e che avrebbero contribuito alla realizzazione di violazioni in RDC, in vista di ottenere dei compensi che sarebbero versati ad un meccanismo di risarcimento.

 75. Il rapporto conclude che l’istituzione di un’agenzia nazionale, di una commissione per i risarcimenti o di un fondo di indennizzo, che avrebbe esclusivamente per mandato l’elaborazione e l’attuazione di un programma di indennizzo per le vittime dei conflitti in RDC, costituirebbe il meccanismo più appropriato per affrontare la sfida della questione dei risarcimenti.

Riforme:

76. Una delle finalità della politica di giustizia in periodo di transizione è la messa in atto di garanzie di non ripetizione delle violazioni gravi dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario commesse nel passato. Riformare le istituzioni che hanno commesso le violazioni o che non hanno svolto il loro ruolo istituzionale, per impedire queste violazioni, è spesso primordiale per raggiungere questo fine.

Se tutti i meccanismi di giustizia di transizione sono importanti, bisogna insistere sul fatto che la riforma delle istituzioni è certamente il passo che avrà il maggior impatto, a lungo termine, per ottenere la pace e la stabilizzazione del paese e che offrirà le migliori protezioni ai cittadini contro il non ripetersi delle violazioni.

 77. Tra le riforme per la non ripetizione dei crimini, le più cruciali e urgenti sono quelle che riguardano il miglioramento del sistema giudiziario, l’adozione di una legge per l’attuazione dello Statuto di Roma e il risanamento dei servizi di sicurezza (vetting).

Vetting:

79. L’obiettivo della procedura di risanamento (vetting) è che i funzionari dello stato personalmente responsabili di violazioni flagranti dei diritti dell’uomo, in particolare i membri dell’esercito, dei servizi di sicurezza, della polizia, dei servizi segreti e del corpo giudiziario, non esercitino più le loro funzioni in seno alle istituzioni dello stato.

Il risanamento è una misura particolarmente pertinente e importante in RDC, perché numerosi presunti responsabili di violazioni gravi dei diritti dell’uomo si trovano proprio nelle istituzioni dello stato in seguito agli accordi di pace.

Corte Penale Internazionale:

81. Sebbene in sé la CPI non sia un meccanismo di giustizia di transizione, il suo contributo in materia di giustizia penale in RDC rimane molto importante. Per l’istante, essa costituisce il solo meccanismo giudiziario che ha la capacità, l’integrità e l’indipendenza necessarie per perseguire coloro che hanno la maggior responsabilità nei crimini internazionali commessi sul territorio della RDC.

 82. Tuttavia, tra i Congolesi e le organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti delle vittime, le numerose attese suscitate dalla CPI hanno lasciato il posto a certe delusioni, particolarmente a causa della lentezza delle procedure e la portata limitata dei dossier trattati che non rendono giustizia alle centinaia, addirittura migliaia, di vittime e non riflettono l’insieme delle attività criminali degli imputati.

83. Davanti all’assenza di progresso nella lotta contro l’impunità in RDC, appare primordiale che la CPI mantenga, aumenti addirittura, il suo impegno. La CPI dovrebbe interessarsi particolarmente dei crimini più gravi che potrebbero essere difficilmente oggetto di perseguimenti in RDC a causa della loro complessità, come per esempio le reti di finanziamento e di armamento dei gruppi implicati nei crimini. Le persone presuntamente implicate in queste attività sembrano beneficiare di appoggi politici, militari o economici e si trovano, talvolta, fuori del territorio della RDC, fuori portata della giustizia nazionale. Appare dunque importante che il Procuratore della CPI accordi un’attenzione particolare a questi casi, affinché non sfuggano alla giustizia.

 84. Tuttavia, l’incompetenza della CPI su numerosi crimini commessi prima del luglio 2002 e la sua impossibilità a trattare un numero rilevante di casi, limitano il suo ruolo diretto nella lotta contro l’impunità e confermano l’importanza e la necessità di creare dei nuovi meccanismi che permettano di perseguire i principali autori dei crimini più gravi coperti nel presente rapporto.

Conclusione:

85. Il rapporto conclude che la grande maggioranza dei 617 incidenti elencati potrebbe costituire dei crimini internazionali, se fossero oggetto di inchieste e perseguimenti giudiziari completi. Si tratta di crimini di guerra commessi durante i conflitti armati, interni o internazionali, o di crimini contro l’umanità commessi nel quadro di un attacco generalizzato o sistematico contro una popolazione civile o, in numerosi casi, di entrambi. La questione di sapere se i numerosi e gravi atti di violenza commessi contro gli Hutu nel 1996 e 1997 costituiscano dei crimini di genocidio, non può che essere risolta da un tribunale competente.

 86. Le opzioni che dovranno essere esaminate dal Governo della RDC e la società civile, comprendono:
a) la creazione di una giurisdizione mista;
b) la creazione di una nuova Commissione Verità e Riconciliazione;
c) dei programmi di riparazione;
d) delle riforme simultanee del settore della giustizia e delle forze di sicurezza.